Art. 18 
 
 
                       Distributori automatici 
 
  1. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte  da
norme nazionali e dell'Unione europea per tipi o categorie  specifici
di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti  non  preimballati
messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun
prodotto le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo  1,  lettere
a), b) e c), del regolamento, nonche' il nome o la ragione sociale  o
il marchio depositato  e  la  sede  dell'impresa  responsabile  della
gestione dell'impianto. 
  2. Le indicazioni di cui al comma  1  devono  essere  riportate  in
lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.