Art. 19 
 
 
                Vendita di prodotti non preimballati 
 
  1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o
alle collettivita' senza preimballaggio,  i  prodotti  imballati  sui
luoghi  di  vendita  su  richiesta  del   consumatore,   i   prodotti
preimballati ai fini della vendita diretta, nonche'  i  prodotti  non
costituenti unita' di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo  2,
lettera e), del regolamento in  quanto  generalmente  venduti  previo
frazionamento ancorche' posti in confezione o  involucro  protettivo,
esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti  dalle  collettivita',
devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che
li contengono oppure di altro sistema  equivalente,  anche  digitale,
facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in  cui
sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite  in  materia
dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le  fascette
e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio. 
  2. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per
i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea,
sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti  indicazioni,
che, nel caso di fornitura diretta alle collettivita', possono essere
riportate su un documento commerciale, anche in modalita' telematica: 
    a) la denominazione dell'alimento; 
    b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione  disposti
dal  regolamento.  Nell'elenco   ingredienti   devono   figurare   le
indicazioni delle sostanze o prodotti  di  cui  all'Allegato  II  del
regolamento, con le modalita' e le esenzioni prescritte dall'articolo
21 del medesimo regolamento; 
    c) le  modalita'  di  conservazione  per  i  prodotti  alimentari
rapidamente deperibili, ove necessario; 
    d) la data di scadenza per le paste fresche e  le  paste  fresche
con ripieno di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
febbraio 2001, n. 187; 
    e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande  con
contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume; 
    f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti
congelati glassati; 
    g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2,
del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti. 
  3.  Per  i  prodotti  della  gelateria,  della  pasticceria,  della
panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi  comprese  le
preparazioni  alimentari,  l'elenco  degli  ingredienti  puo'  essere
riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure,
per  singoli  prodotti,  su  apposito  registro   o   altro   sistema
equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a  disposizione
dell'acquirente,  in  prossimita'  dei  banchi  di  esposizione   dei
prodotti stessi purche'  le  indicazioni  relative  alle  sostanze  o
prodotti di cui all'Allegato II del regolamento  siano  riconducibili
ai singoli alimenti posti in vendita. 
  4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al
comma 1 puo' essere applicato direttamente sull'impianto o  a  fianco
dello stesso. 
  5.  Le  acque  idonee  al  consumo   umano   non   preconfezionate,
somministrate nelle collettivita'  ed  in  altri  esercizi  pubblici,
devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita
«acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se e'
stata addizionata di anidride carbonica. 
  6. I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati  ad
essere venduti a pezzo o  alla  rinfusa,  generalmente  destinati  al
consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le  indicazioni  di
cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore,  purche'  in
modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente. 
  7. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del
regolamento, sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la
vendita al consumatore e alle collettivita', devono essere  riportate
le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e  c),
del regolamento, con le medesime modalita' e deroghe previste  per  i
prodotti preimballati, il nome o la  ragione  sociale  o  il  marchio
depositato  e  l'indirizzo  dell'operatore  del  settore  alimentare,
nonche' l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui  all'articolo
17, quando  obbligatoria;  tali  menzioni  possono  essere  riportate
soltanto su un documento commerciale, anche in modalita'  telematica,
se e' garantito che tali documenti  accompagnano  l'alimento  cui  si
riferiscono o sono stati  inviati  prima  o  contemporaneamente  alla
consegna. 
  8. In caso di alimenti  non  preimballati  ovvero  non  considerati
unita'  di  vendita,  serviti  dalle  collettivita',  come   definite
all'articolo  2,  paragrafo  2,  lettera  d),  del  regolamento,   e'
obbligatoria  l'indicazione  delle  sostanze  o   prodotti   di   cui
all'allegato II  del  medesimo  regolamento.  Tale  indicazione  deve
essere fornita, in modo che sia  riconducibile  a  ciascun  alimento,
prima che  lo  stesso  venga  servito  al  consumatore  finale  dalle
collettivita' e deve essere apposta su menu' o  registro  o  apposito
cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere  bene
in vista. In caso di utilizzo di sistemi  digitali,  le  informazioni
fornite dovranno risultare anche  da  una  documentazione  scritta  e
facilmente reperibile sia  per  l'autorita'  competente  sia  per  il
consumatore finale. In alternativa, puo'  essere  riportato  l'avviso
della possibile presenza  delle  medesime  sostanze  o  prodotti  che
possono provocare allergie o intolleranze, sul menu', sul registro  o
su un apposito cartello che rimandi  al  personale  cui  chiedere  le
necessarie informazioni che devono risultare  da  una  documentazione
scritta e facilmente reperibile sia per  l'autorita'  competente  sia
per il consumatore finale. 
  9.  Con  riferimento  agli  alimenti  di  cui  al  comma  8,  trova
applicazione, altresi', l'obbligo di cui  al  comma  2,  lettera  g),
fatti salvi i casi di deroga previsti. 
  10. Le indicazioni del presente articolo devono essere riportate in
lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili. 
 
          Note all'art. 19: 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  9  febbraio
          2001, n. 187, recante regolamento per  la  revisione  della
          normativa  sulla  produzione   e   commercializzazione   di
          sfarinati e paste  alimentari,  a  norma  dell'articolo  50
          della L. 22 febbraio 1994,  n.  146,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2001, n. 117.