Art. 31 
 
                    Principi generali in materia 
                 di trasferimento di dati personali 
 
  1. Il trasferimento di dati personali oggetto di un  trattamento  o
destinati a essere oggetto di un trattamento  dopo  il  trasferimento
verso un Paese terzo  o  un'organizzazione  internazionale,  compresi
trasferimenti successivi  verso  un  altro  Paese  terzo  o  un'altra
organizzazione internazionale e' consentito se: 
    a) il  trasferimento  e'  necessario  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 2; 
    b) i dati personali sono trasferiti al titolare  del  trattamento
in un Paese  terzo  o  a  un'organizzazione  internazionale  che  sia
un'autorita' competente per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
2; 
    c) qualora i dati personali siano trasmessi o resi disponibili da
uno Stato membro, tale Stato ha  fornito  la  propria  autorizzazione
preliminare  al  trasferimento  conformemente  al   proprio   diritto
nazionale; 
    d)  la  Commissione  europea  ha  adottato   una   decisione   di
adeguatezza, a norma dell'articolo 32  o,  in  mancanza,  sono  state
fornite o esistono garanzie adeguate ai sensi  dell'articolo  33;  in
assenza di una decisione di adeguatezza e di  garanzie  adeguate,  si
applicano deroghe per situazioni specifiche  ai  sensi  dell'articolo
34; e 
    e) in caso di trasferimento successivo a un altro Paese terzo o a
un'altra organizzazione internazionale, l'autorita' competente che ha
effettuato  il  trasferimento   originario   o   un'altra   autorita'
competente dello  stesso  Stato  membro  autorizza  il  trasferimento
successivo dopo avere valutato tutti i fattori pertinenti, tra cui la
gravita' del reato, la finalita' per la quale i dati  personali  sono
stati trasferiti e  il  livello  di  protezione  dei  dati  personali
previsto nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i
quali i dati personali sono successivamente trasferiti. 
  2. In assenza dell'autorizzazione preliminare  di  un  altro  Stato
membro di cui al comma  1,  lettera  c),  il  trasferimento  di  dati
personali e' consentito solo se necessario per prevenire una minaccia
grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un
Paese  terzo  o  agli  interessi  vitali  di  uno  Stato   membro   e
l'autorizzazione    preliminare    non    puo'    essere     ottenuta
tempestivamente. L'autorita' competente a rilasciare l'autorizzazione
preliminare e' informata senza ritardo.