Art. 32 Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza 1. Il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale e' consentito se la Commissione europea ha deciso che il Paese terzo, un territorio o uno o piu' settori specifici all'interno del Paese terzo, o l'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso non sono necessarie autorizzazioni specifiche.