Art. 34 Deroghe in situazioni specifiche 1. In mancanza o in caso di revoca, modifica o sospensione di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 32 o di garanzie adeguate di cui all'articolo 33, il trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale sono consentiti se necessari per una delle seguenti finalita': a) per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona; b) per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato quando lo preveda il diritto dello Stato membro che trasferisce i dati personali; c) per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un Paese terzo; d) in singoli casi, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2; e) in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), i dati personali non sono trasferiti se l'autorita' competente che effettua il trasferimento valuta i diritti e le liberta' fondamentali dell'interessato prevalenti rispetto all'interesse pubblico al trasferimento. 3. Il trasferimento effettuato ai sensi del comma 1 deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del Garante con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, dell'autorita' competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.