Art. 105 
 
Finanziamento dei  centri  estivi  2020  e  contrasto  alla  poverta'
                              educativa 
 
  1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere  sul
Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19,  comma
1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,   convertito   con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse
e'  destinata  ai  comuni,  per  finanziare  iniziative,   anche   in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: 
    a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni,  dei
servizi  socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  con   funzione
educativa e ricreativa destinati alle attivita' dei  minori  di  eta'
compresa tra zero e sedici anni, per i mesi  da  giugno  a  settembre
2020; 
    b) progetti volti  a  contrastare  la  poverta'  educativa  e  ad
incrementare le opportunita' culturali e educative dei minori. 
  2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce  i
criteri per il riparto della quota di risorse di cui  al  comma  1  e
ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alla  lettera  a)
e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la  finalita'  di
cui alla lettera b), previa intesa in sede di  conferenza  unificata,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al  comma  1
medesimo e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno  2020.  Al
relativo onere, pari a 150  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   19   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge   4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto all'evasione fiscale): 
              «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche giovanili e per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita') 
              1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
          tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le  sue
          problematiche   generazionali,   nonche'   per   supportare
          l'Osservatorio  nazionale   sulla   famiglia,   presso   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato "Fondo per  le  politiche  della  famiglia",  al
          quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
          2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
              2. Al fine di promuovere il diritto  dei  giovani  alla
          formazione  culturale  e  professionale  e  all'inserimento
          nella vita sociale, anche attraverso  interventi  volti  ad
          agevolare  la  realizzazione  del   diritto   dei   giovani
          all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso  al  credito
          per l'acquisto e l'utilizzo di beni e  servizi,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale  e'
          assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
              3. Al fine  di  promuovere  le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          "Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle  pari
          opportunita' ", al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
          di euro per l'anno 2006  e  di  dieci  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2007.» 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto  1997,  n.  281   e'   riportato   nei   riferimenti
          normativiall'art. 64.