((Art. 72 bis 
 
 
    Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso 
 
  1. All'articolo  70-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 sono  inseriti  i
seguenti: 
  «3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di  un
gruppo IVA da consorzi, ivi comprese  le  societa'  consortili  e  le
societa' cooperative con funzioni  consortili,  non  partecipanti  al
medesimo gruppo IVA, si applica, alle  condizioni  di  cui  al  comma
3-ter, il regime disciplinato dal  secondo  comma  dell'articolo  10,
laddove il committente  delle  prestazioni  sia  un  consorziato  che
partecipa al gruppo IVA. 
  3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della
condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai  sensi  della
quale, nel triennio solare precedente, la percentuale  di  detrazione
di cui all'articolo 19-bis, anche per  effetto  dell'opzione  di  cui
all'articolo 36-bis, sia stata non superiore  al  10  per  cento,  e'
effettuata sulla base della percentuale determinata: 
  a) in capo al consorziato, per ognuno  degli  anni  antecedenti  al
primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione  del  gruppo
IVA, compresi nel triennio di riferimento; 
  b) in capo al gruppo  IVA,  per  ognuno  degli  anni  di  validita'
dell'opzione per la costituzione del gruppo  medesimo,  compresi  nel
triennio di riferimento». 
  2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica  come  disposizione
di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212.))