Art. 95 
 
 
Misure  per  la  salvaguardia  di  Venezia  e  della  sua  laguna   e
       istituzione dell'((Autorita' per la Laguna di Venezia)) 
 
  1. E' istituita  l'((Autorita'  per  la  Laguna  di  Venezia)),  di
seguito  «Autorita'»,  con  sede  in  Venezia.  L'Autorita'  e'  ente
pubblico non economico di rilevanza  nazionale  dotato  di  autonomia
amministrativa,   organizzativa,   regolamentare,   di   bilancio   e
finanziaria.  L'Autorita'   opera   nell'esercizio   delle   funzioni
pubbliche  ad  essa  affidate  in  base  ai  principi  di  legalita',
imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza,  economicita'
ed efficacia nel perseguimento della  sua  missione.  L'Autorita'  e'
sottoposta ai poteri di indirizzo  e  vigilanza  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti secondo  le  disposizioni  di  cui  al
presente  articolo.  Il  quinto  e  il  sesto  periodo  del  comma  3
dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogati. 
  2. All'Autorita' sono attribuite tutte  le  funzioni  e  competenze
relative alla salvaguardia della citta' di Venezia e della sua laguna
e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi  incluse  quelle
di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171  e  29
novembre 1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite  al  Magistrato
alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia  Giulia
ai  sensi  dell'articolo  18,   comma   3,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. ((Le funzioni dell'Autorita' sono
esercitate compatibilmente con i principi e  i  criteri  relativi  al
buono stato ecologico delle acque di cui  al  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e  alle  tutele  di  cui
alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio  1992,
cosiddette  direttive  «Uccelli»  e   «Habitat».))   In   particolare
l'Autorita': 
    a) approva, ((nel rispetto del piano generale degli interventi di
cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto
dei programmi triennali di intervento  di  cui  all'articolo  69  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  dei  piani  di  gestione
delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.  49,  del
progetto generale per il recupero morfologico della  Laguna,  nonche'
dei piani di gestione delle zone speciali di  conservazione  (ZPS),))
il programma triennale per la tutela  della  laguna  di  Venezia,  il
programma unico integrato e il programma di gestione  e  manutenzione
dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale  Elettromeccanico,  di
seguito MOSE; 
  ((a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani  di
gestione  delle  acque  e  nei  piani  di  gestione  del  rischio  di
alluvioni-stralci del piano di bacino  -  redatti  dall'Autorita'  di
bacino  distrettuale  delle  Alpi  Orientali  e  relativi  all'unita'
idrografica  della  Laguna  di  Venezia,  bacino  scolante   e   mare
antistante;)) 
    b) svolge attivita' di progettazione e gestione degli  interventi
di salvaguardia in ambito lagunare  in  amministrazione  diretta,  su
base convenzionale, tramite societa' da essa controllate  o  mediante
affidamenti all'esito di  procedure  di  gara  espletate  secondo  le
modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    c) provvede al coordinamento e all'alta sorveglianza su tutti gli
interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare  e  svolge  attivita'
tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa  alla  manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili  destinati  alle  attivita'  di
competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico,
architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito
lagunare; 
    d) svolge  attivita'  di  gestione  e  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria del MOSE; a tal fine, per  lo  svolgimento  di  servizi
professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non
reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,  una
societa'  da  essa  interamente  partecipata,  i  cui  rapporti   con
l'Autorita' sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con  le
risorse disponibili  a  legislazione  vigente  per  le  attivita'  di
manutenzione del MOSE. La societa' opera sulla base di un  piano  che
comprovi la  sussistenza  di  concrete  prospettive  di  mantenimento
dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; 
    e)  svolge  attivita'  tecnica  di  vigilanza   e   supporto   ad
amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di
opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di  finanziamento  non
di diretta competenza; 
    f) assicura la gestione e tutela del demanio  marittimo  lagunare
nelle aree di competenza e lo  svolgimento  delle  relative  funzioni
amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; 
    g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante  emissione
di ordinanze, e di coordinamento amministrativo  delle  attivita'  di
repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle
leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984,
n. 798; 
    h)  assicura  il  supporto  di  segreteria  al  Comitato  di  cui
all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; 
    i)  provvede  alla  riscossione  delle  sanzioni   amministrative
derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; 
    l) provvede al rilascio delle concessioni e  autorizzazioni  allo
scarico delle acque reflue  e  alla  verifica  della  qualita'  degli
scarichi  in  relazione  ai  limiti  legali,  nonche'  alla  gestione
dell'attivita' amministrativa, contabile e di riscossione dei  canoni
dovuti per gli scarichi reflui in laguna; 
    m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei  canali  di
competenza statale ((nonche' la riscossione)) delle relative tasse; 
    n)  assicura  la  gestione  e   il   funzionamento   del   Centro
sperimentale per modelli idraulici; 
    o) assicura attivita'  di  supporto  alle  altre  amministrazioni
responsabili  della  salvaguardia  di  Venezia  e  della  laguna,  di
coordinamento  e  controllo  tecnico-amministrativo  delle  attivita'
affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali  la  difesa
dalle   acque   alte,   la   protezione   dalle   mareggiate   e   la
riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; 
    p) esercita le funzioni di regolazione  della  navigazione  della
laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione di tutte le opere  necessarie
al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei  canali
marittimi  e  delle  zone  portuali  di   competenza   dell'Autorita'
marittima e dell'Autorita' di sistema portuale((, nonche' dei  rii  e
canali interni al centro storico di Venezia  e  della  Giudecca,  del
Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia)); 
    q) rilascia le autorizzazioni e concessioni  per  dissodamenti  e
piantagioni entro il perimetro  lagunare,  nonche'  per  il  prelievo
dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso; 
    r) rilascia le concessioni o autorizzazioni  per  lo  scarico  di
rifiuti  e  provvede  alla  gestione  dei  relativi  canoni;   svolge
attivita' di monitoraggio e  controllo  meteorologico  e  ambientale,
anche ai fini del controllo  della  qualita'  delle  acque  lagunari,
nonche' le relative attivita' di laboratorio di  analisi  chimiche((,
avvalendosi anche del Sistema nazionale  a  rete  per  la  protezione
dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132)); 
    s) valuta ed esprime i pareri sulla validita' dei trattamenti  di
depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della
laguna, sia per  quelli  defluenti  in  mare  aperto  tramite  canali
artificiali in prossimita' della laguna; 
    t)  verifica  la  conformita'  al  progetto  degli  impianti   di
depurazione realizzati. 
  3.  L'Autorita'  promuove  lo  studio  e  la  ricerca  volti   alla
salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attivita' di
ricerca applicata, di informazione  e  didattica,  anche  tramite  il
Centro  di  studio  e  di  ricerca  internazionale  sui   cambiamenti
climatici di cui all'articolo 1, commi 119  e  120,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorita'
si puo' avvalere della collaborazione delle universita' e di enti  di
ricerca pubblici e privati. 
  4. Sono organi dell'Autorita': 
    a) il Presidente; 
    b) il Comitato di gestione; 
    c) il Comitato consultivo; 
    d) il Collegio dei revisori dei conti. 
  5. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'Autorita', e'  il
responsabile del suo  funzionamento  e  ne  dirige  l'organizzazione,
emanando  tutti  i  provvedimenti  che  non  siano  attribuiti  dalla
presente  disposizione  o  dallo  statuto  agli  altri   organi.   Il
Presidente e' scelto tra  persone  che  abbiano  ricoperto  incarichi
istituzionali di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta  e
riconosciuta competenza ed esperienza nei  settori  nei  quali  opera
l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, ((di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare,)) sentiti la Regione Veneto e il Comune di
Venezia, previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari.
L'incarico di Presidente  ha  la  durata  massima  di  tre  anni,  e'
rinnovabile per una volta ed e' incompatibile con altri  rapporti  di
lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata. I dipendenti di pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo  o
altra  posizione  equiparata  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti,  per  l'intera  durata   dell'incarico.   All'atto   del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile,  per  la  durata  del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. Al Presidente e' corrisposto un compenso  stabilito  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il ((Ministro dell'economia e delle finanze)), secondo i
criteri e parametri previsti per gli enti  ed  organismi  pubblici  e
posto a carico del bilancio dell'Autorita' e comunque nel  limite  di
cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  6.  Il  Comitato   di   gestione   e'   composto   dal   Presidente
dell'Autorita', che lo presiede, e da  sette  dipendenti  di  livello
dirigenziale  scelti   tra   il   personale   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il
turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia
e del Comune di Venezia, e nominati,  per  la  durata  di  tre  anni,
secondo le  modalita'  previste  dallo  statuto.  In  sede  di  prima
applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono  individuati
dalle Amministrazioni di appartenenza e  nominati  con  provvedimento
del Presidente dell'Autorita', adottato  entro  trenta  giorni  dalla
data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo  periodo.  Il
Comitato  di  gestione  delibera,  su  proposta  del  Presidente,  lo
statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri
atti  di   carattere   generale   che   regolano   il   funzionamento
dell'Autorita', i bilanci preventivi e consuntivi, i piani  aziendali
e le  spese  che  impegnino  il  bilancio  dell'Autorita',  anche  se
ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al  limite  fissato
dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale  il  voto
del Presidente. Il Presidente sottopone alla valutazione del Comitato
di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti
responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai componenti
del Comitato di gestione non spetta alcun  emolumento,  compenso  ne'
rimborso spese  a  qualsiasi  titolo  dovuto.  Le  deliberazioni  del
Comitato di gestione relative allo statuto,  ai  regolamenti  e  agli
atti  di   carattere   generale   che   regolano   il   funzionamento
dell'Autorita' sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti  per   l'approvazione   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata  per
ragioni di legittimita' o di merito. Le  deliberazioni  si  intendono
approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle  stesse
non venga emanato alcun  provvedimento  ovvero  non  vengano  chiesti
chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima  ipotesi  il
termine per l'approvazione e' interrotto sino a  che  non  pervengono
gli elementi richiesti. 
  7. Per l'espletamento dei propri  compiti  l'Autorita'  si  avvale,
nelle forme e  nei  modi  previsti  dallo  statuto,  di  un  Comitato
consultivo composto da sette componenti, nominati  con  provvedimento
del Presidente  dell'Autorita',  su  proposta,  rispettivamente,  del
Sindaco  di  Venezia,  del  Sindaco  di  Chioggia,   del   Presidente
dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico  Settentrionale,
del Comandante generale del Corpo delle  Capitanerie  di  Porto,  del
Presidente dell'Istituto Superiore per la  Protezione  e  la  Ricerca
Ambientale((, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e  del
Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle  Alpi
Orientali)),  scelti  tra  soggetti,  anche  estranei  alla  pubblica
amministrazione, dotati  di  specifiche  e  comprovate  competenze  e
esperienza in materia idraulica e  di  morfodinamica  lagunare  e  di
gestione e conservazione dell'ambiente. Ai  componenti  del  Comitato
consultivo non spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a
qualsiasi titolo dovuto. 
  8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da un Presidente,
da due membri effettivi e due supplenti,  nominati  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo ed
uno supplente sono designati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. I revisori durano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere
confermati una  sola  volta.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti
esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del  decreto  legislativo
30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei componenti  del  Collegio  dei
revisori dei conti sono stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  ((Ministro
dell'economia  e  delle  finanze))  secondo  i  criteri  e  parametri
previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Autorita'. 
  9.  Lo  statuto  dell'Autorita',  adottato,  in   sede   di   prima
applicazione, dal Presidente dell'Autorita', e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze.  Lo  statuto  disciplina  le
competenze degli organi di direzione dell'Autorita', reca i  principi
generali   in   ordine   all'organizzazione   ed   al   funzionamento
dell'Autorita', istituendo, inoltre, apposita struttura di  controllo
interno  e  prevedendo  forme  adeguate  di  consultazione   con   le
organizzazioni      sindacali      maggiormente      rappresentative.
L'articolazione degli uffici e' stabilita  con  disposizioni  interne
adottate secondo le modalita' previste dallo statuto.  La  Corte  dei
conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorita'
con le modalita'  stabilite  dalla  legge  21  marzo  1958,  n.  259.
L'Autorita'  puo'  avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611. 
  10. In ragione dell'esercizio delle funzioni  di  cui  al  presente
articolo, e' assegnato all'Autorita' un contingente di  personale  di
100 unita', di cui due unita' di livello dirigenziale  generale,  sei
unita' di livello dirigenziale non generale e  novantadue  unita'  di
livello   non   dirigenziale.   L'Autorita'   adotta,   con    propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale
dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35,  comma  3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  In  particolare,  il
regolamento di amministrazione: 
    a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; 
    b) fissa le dotazioni  organiche  complessive  del  personale  di
ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite massimo di 100 unita'. 
  11.   I   dipendenti   in   servizio   presso   il   Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per  il  Veneto,  Trentino-Alto
Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  svolgono  compiti
relativi alle funzioni ((di cui all'articolo 54)), comma  1,  lettera
d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  sono  trasferiti
nel ruolo organico dell'Autorita'  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica  amministrazione  con
contestuale riduzione della dotazione  organica  dell'amministrazione
di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il
personale  non  dirigenziale  trasferito  mantiene   il   trattamento
economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle  voci  di
natura fissa e continuativa, ove piu' favorevole, in godimento presso
l'amministrazione  di  provenienza  al  momento   dell'inquadramento,
mediante  assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze,  nell'ambito
della dotazione organica,  di  dipendenti  dello  Stato  o  di  altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati  in  posizione
di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle  forme  previste
dai  rispettivi  ordinamenti,  ovvero   in   aspettativa   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  ad  esclusione
del  personale  docente,  educativo,   amministrativo,   tecnico   ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche. 
  13. Nel limite della dotazione organica di cui al  comma  10  e  al
termine  delle  procedure  di  cui  al  comma  11,   l'Autorita'   e'
autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato  di  due  unita'  di
personale dirigenziale di livello non  generale  per  l'anno  2020  e
delle rimanenti unita'  di  personale  a  copertura  delle  posizioni
vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da  inquadrare  nelle
aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui  al
comma 10. Le procedure concorsuali per il reclutamento del  personale
di cui al presente comma si svolgono secondo le modalita' di cui agli
articoli  247  e  249  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
valorizzando, in particolare, l'esperienza  maturata  in  materia  di
progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in
materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree. 
  14. Al personale dell'Autorita' si applicano  le  disposizioni  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del personale dell'area e del  comparto  funzioni
centrali secondo le tabelle retributive sezione ((enti  pubblici  non
economici)). 
  15. Nelle more della piena operativita' dell'Autorita', la cui data
e' determinata con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, adottato su proposta del Presidente  dell'Autorita'  entro
sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di  cui  al
comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo,  ove  gia'  esistenti,  continuano  ad  essere
svolte dalle amministrazioni e dagli  enti  pubblici  competenti  nei
diversi settori interessati. 
  16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio,  costituito  da
un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali  alla
sua attivita'. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i beni che  costituiscono  il  patrimonio  iniziale.
Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  15,  ivi  compresi  ((quelli
relativi)) alla costituzione ed al primo avviamento della societa' di
cui alla lettera d) del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per
l'anno 2020 e in euro  5  milioni  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  17. Per le attivita' di gestione  e  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa di 40 milioni di  euro
per ciascuno degli anni ((dal 2021)) al 2034. Al  relativo  onere  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  18. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio
decreto, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore
del Consorzio Venezia Nuova  e  della  Costruzioni  Mose  Arsenale  -
ComarS.c.ar.l..  Con  il  decreto  di  nomina  viene  determinato  il
compenso  spettante  al  Commissario  liquidatore  sulla  base  delle
tabelle allegate  al  decreto  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi  al  pagamento
di tale compenso sono  a  carico  delle  societa'  di  cui  al  primo
periodo. 
  19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza  di
tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia  Nuova  e
della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., di cui il  predetto
Commissario  liquidatore  assume  i  relativi  poteri,  funzioni   ed
obblighi. Gli organi anche straordinari  delle  societa'  di  cui  al
primo periodo, entro sessanta giorni  dalla  nomina  del  Commissario
liquidatore, trasmettono al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  nonche'  al  Commissario   liquidatore,   una   relazione
illustrativa recante  la  descrizione  dell'attivita'  svolta  ed  il
relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro  carico
previsti dalla vigente normativa. 
  20. Il Commissario liquidatore ha il compito: 
    a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e  la  Costruzioni  Mose
Arsenale -  ComarS.c.ar.l.  al  fine  di  ultimare  le  attivita'  di
competenza relative al MOSE  ed  alla  tutela  e  salvaguardia  della
Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di
procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita'; 
    b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose
Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo  alla  relativa  liquidazione,
successivamente alla consegna del MOSE all'Autorita' medesima.  Nello
svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore  provvede,
altresi', alla verifica ed all'accertamento  delle  attivita'  svolte
dal Consorzio Venezia Nuova  e  della  Costruzioni  Mose  Arsenale  -
ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione  dei  necessari  atti  anche  di
natura negoziale. 
  21. Il Commissario liquidatore assume tutti  i  poteri  ordinari  e
straordinari per la gestione del  Consorzio  Venezia  Nuova  e  della
Costruzioni  Mose  Arsenale  -   ComarS.c.ar.l.,   attenendosi   agli
indirizzi strategici e operativi del Commissario  nominato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
anche ai fini della celere esecuzione  dei  lavori  relativi  per  il
completamento dell'opera. Le attivita'  del  Commissario  liquidatore
sono  concluse  entro   il   termine   massimo   di   diciotto   mesi
dall'assunzione della gestione del MOSE da  parte  dell'Autorita'.  A
tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire,  a  valere
sulle disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della  Costruzioni
Mose  Arsenale  -  ComarS.c.a.r.l.,  un  deposito  a  garanzia  delle
eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della  liquidazione
mediante versamento  sul  conto  corrente  intestato  al  Commissario
liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito
scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal  deposito,  le  somme
non riscosse dagli aventi diritto((, con i relativi interessi)), sono
versate a cura del depositario all'entrata del bilancio  dello  Stato
per essere riassegnate, con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello  stato   di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 4 - 1.  E'  istituito  un  Comitato  istituzionale  per  la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal  Presidente
del Consiglio dei ministri,  che  lo  presiede,  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali  e  per  il
turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare,  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,   dal
Presidente della giunta  regionale  del  Veneto,  dal  Sindaco  della
Citta'  metropolitana  di  Venezia,  ove  diverso,  dal  Sindaco   di
Venezia((, dal  Sindaco  di  Chioggia  e  dal  Sindaco  di  Cavallino
Treporti)) o loro delegati, nonche' da due rappresentanti dei  comuni
di Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e  Musile
di Piave, designati dai sindaci con voto limitato. 
    2. Segretario del Comitato e' il Presidente dell'((Autorita'  per
la Laguna di  Venezia)),  che  assicura,  altresi',  la  funzione  di
segreteria del Comitato stesso. 
    3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e  il
controllo per l'attuazione degli interventi previsti  dalla  presente
legge. Esso approva  il  piano  degli  interventi  nell'ambito  della
Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate
per la loro attuazione. 
    4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre  di
ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. 
    5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento,
volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano
altresi' stabilite  modalita'  e  frequenza  con  le  quali  esso  si
riunisce, nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.». 
  23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  procede
alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte  nel  bilancio
dello Stato e non piu' dovute, con esclusione  delle  somme  perenti,
per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni  finanziarie
per la realizzazione del sistema MOSE.  All'esito  della  verifica  e
comunque non oltre il  31  marzo  2021,  con  delibera  del  Comitato
Interministeriale per la programmazione economica,  su  proposta  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  si  provvede  alla
definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle  risorse
di  cui  al  primo  periodo.  Con  la  predetta  delibera  le   somme
disponibili a seguito della ricognizione,  anche  iscritte  in  conto
residui,  sono  assegnate  per  il  completamento  ((e  la  messa  in
esercizio)) del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela  e
la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema  MOSE.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 
  24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza  nonche'
salvaguardare l'unicita' e le eccellenze  del  patrimonio  culturale,
paesaggistico  e  ambientale  italiano,  ((ferme  restando  tutte  le
competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42,)) nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20
febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio  mondiale»
e posti sotto la tutela dell'UNESCO, e' vietato: 
    a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso,
ivi compresi le autorizzazioni  paesaggistiche,  i  provvedimenti  di
valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni
attivita' avente ad oggetto la costruzione  e  l'esercizio  di  nuovi
impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO; 
    b) l'avvio  dell'esercizio  degli  impianti  di  stoccaggio  GPL,
collocati  nei   suddetti   siti   riconosciuti   dall'UNESCO,   gia'
autorizzati  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione e non ancora in esercizio. 
  25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato  di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e
con il Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori  atti  di
assenso, gia' adottati alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere a)  e  b)
del comma 24, nonche' stabiliti i  criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento dell'eventuale indennizzo  di  cui  al  comma  26  nei
limiti delle risorse ivi previste. 
  26. E' istituto nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1  milione  per
l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13  milioni
per l'anno 2022, finalizzato  all'erogazione,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un  indennizzo  in
favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di
assenso, dichiarati inefficaci ai sensi  del  comma  25.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma pari a 1  milione  di  euro  per  l'anno
2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di  euro  13  milioni  per
l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,  n.
435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e  della
vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore
endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico  o  combinazione
degli stessi.»; 
    b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) alla rubrica e' soppressa la parola: «liquido»; 
      2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Nelle navi e motonavi  che  effettuano  il  trasporto
pubblico locale lagunare di  linea  e  non  di  linea  esclusivamente
all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale
impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente  in
pressione e' effettuato con sistemazioni conformi  alle  disposizioni
da emanarsi con decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.». 
  ((27-bis. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per
il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione,  in  aree  di
mare ubicate all'interno del  contermine  lagunare  di  Venezia,  dei
sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine  lagunare
stesso. Il decreto di cui al precedente periodo  disciplina  anche  i
termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative
attivita' di controllo e monitoraggio. 
  27-ter. Le modifiche e integrazioni al  decreto  di  cui  al  comma
27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri,  valori-soglia
e  limiti  di  concentrazione,  compatibilita'  con  gli  ambiti   di
rilascio, sono  disposte  con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
regolamentare  adottati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa  intesa
con la regione Veneto. 
  27-quater. Ai fini del rilascio  delle  autorizzazioni  di  cui  al
comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la valutazione  di  incidenza
di  cui  all'articolo  5  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357.  Resta  fermo
quanto  previsto  dall'articolo  109,  comma   5-bis,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  27-quinquies. Sulle domande  di  autorizzazione  di  cui  al  comma
27-bis e' acquisito il parere di una  Commissione  tecnico-consultiva
istituita  presso  il  Provveditorato  interregionale  per  le  opere
pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni. 
  27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies e'  composta
da  cinque  membri  nominati   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui  uno  designato  dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni  di
presidente,  uno  dal  provveditore  interregionale  per   le   opere
pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia,
uno dall'Istituto superiore di sanita',  uno  dall'Agenzia  regionale
per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto  e  uno  dal
Consiglio nazionale delle ricerche. I  componenti  della  Commissione
sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente  ai
ruoli delle  amministrazioni  designanti.  L'incarico  di  componente
della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola
volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono  svolte,  nei
limiti delle risorse umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per
il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componenti
della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso
di spese a qualsiasi titolo dovuto.))