Art. 64 
 
Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
  e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche  nel
  Mezzogiorno, nonche' in favore degli enti del terzo settore 
 
  1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  incrementato  di  3.100
milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per  l'anno
2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Una somma pari a 200
milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno  2024
e 100 milioni di euro per l'anno 2025 e' assegnata all'ISMEA  per  le
finalita' di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente  di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno  finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie. 
  1-bis. Al fine di mitigare  gli  effetti  economici  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far
fronte alle esigenze di  liquidita'  dei  professionisti  nella  fase
della ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera m), del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40,  le  parole:  «di  agenti  di
assicurazione, subagenti di  assicurazione  e  broker  iscritti  alla
rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi
e riassicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «di persone fisiche
esercenti attivita' di cui alla sezione K del codice ATECO. 
  1-ter. Sono ammissibili alle  misure  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, anche le  imprese  che  sono  state
ammesse alla procedura del concordato con  continuita'  aziendale  di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  o
hanno stipulato accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti  ai  sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto  n.  267  del  1942  o
hanno presentato un piano ai  sensi  dell'articolo  67  del  medesimo
regio decreto, a condizione che  alla  data  di  presentazione  della
domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate, non  presentino  importi  in  arretrato  e  il  soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi  della  situazione  finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il  rimborso  integrale
dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  dell'articolo  47  bis,
paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del  regolamento  (UE)  n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013.
Sono, in ogni caso, escluse le  imprese  che  presentano  esposizioni
classificate come  sofferenze  ai  sensi  della  disciplina  bancaria
vigente». 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 2019,  n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio  2020,  n.
5, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la parola «interamente» e' soppressa; 
    b) dopo le parole «e nella  prospettiva  di  ulteriori  possibili
operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni» sono aggiunte
le  seguenti:  «ovvero  finalizzati  ad  iniziative  strategiche,  da
realizzarsi   mediante    operazioni    finanziarie,    inclusa    la
partecipazione diretta o indiretta  al  capitale,  a  sostegno  delle
imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.». 
  3. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, le parole «enti del Terzo settore, compresi  gli  enti  religiosi
civilmente   riconosciuti,   esercenti   attivita'   di   impresa   o
commerciale, anche in via non esclusiva o  prevalente  o  finalizzata
all'autofinanziamento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «enti  non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti». 
  3-bis. Le garanzie di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, sono concesse  anche  alle  imprese  che  abbiano
ottenuto, su  operazioni  finanziarie  garantite  dal  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, un prolungamento della garanzia  per  temporanea  difficolta'
del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo  D  della  parte  VI
delle disposizioni operative del Fondo medesimo, a condizione che  le
stesse rispettino i requisiti previsti  dall'articolo  13,  comma  1,
lettere g-bis), g-ter) e g-quater), del citato  decreto-legge  n.  23
del 2020. 
  4.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.300 milioni di  euro  per
l'anno 2023, a 2.800 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e  a  1.700
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
  5-bis. Il decreto di cui al comma 1-quater  dell'articolo  181  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e' adottato entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo  3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il  decreto  e'  comunque
adottato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 100 dell'art.  2  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              «Art. 2 (Misure  in  materia  di  servizi  di  pubblica
          utilita'  e  per  il  sostegno  dell'occupazione  e   dello
          sviluppo). - 1. - 99. Omissis. 
              100. Nell'ambito delle risorse  di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                a) una somma fino ad un massimo di  400  miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese; 
                b) una somma fino ad un massimo di  100  miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all' art. 1 della legge  del  23  gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di cui all' art.  17,
          comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
              Omissis.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari  a
          sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma
          2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38): 
              «Art. 17 (Interventi per favorire  la  capitalizzazione
          delle  imprese).  -  1.  La  Sezione   speciale   istituita
          dall'art.  21  della  legge  9  maggio  1975,  n.  153,   e
          successive modificazioni, e' incorporata  nell'Istituto  di
          servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 31  marzo  2001,
          n. 200 che subentra nei relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi. 
              2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a  fronte
          di finanziamenti a  breve,  a  medio  ed  a  lungo  termine
          concessi  da  banche,  intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale di cui all'art. 107  del  testo  unico
          delle leggi in materia bancaria  e  creditizia  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni, nonche'  dagli  altri  soggetti  autorizzati
          all'esercizio del credito agrario e destinati alle  imprese
          operanti  nel  settore  agricolo,  agroalimentare  e  della
          pesca. La garanzia puo' altresi' essere  concessa  anche  a
          fronte  di  transazioni  commerciali  effettuate   per   le
          medesime destinazioni. 
              2-bis. La garanzia  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
          concessa anche a fronte di titoli di  debito  emessi  dalle
          imprese operanti nel  settore  agricolo,  agroalimentare  e
          della pesca, in conformita' con quanto  previsto  dall'art.
          2412 del codice civile e dall'art. 32 del decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  e  successive  modificazioni,
          acquistati da  organismi  di  investimento  collettivo  del
          risparmio (Oicr) le cui  quote  o  azioni  siano  collocate
          esclusivamente  presso  investitori  qualificati  che   non
          siano, direttamente o indirettamente, soci  della  societa'
          emittente. Per le proprie attivita' istituzionali,  nonche'
          per le finalita' del presente decreto legislativo,  l'ISMEA
          si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende agricole
          e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli  articoli
          1, comma 1, e 9 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503. 
              3.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali da parte delle imprese di cui al comma 2,  l'ISMEA
          puo'  concedere  garanzia   diretta   a   banche   e   agli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui all'art. 107 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
          settembre 1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni,  a
          fronte  di  prestiti  partecipativi  e  partecipazioni  nel
          capitale delle imprese  medesime,  assunte  da  banche,  da
          intermediari  finanziari,  nonche'  da  fondi   chiusi   di
          investimento mobiliari. 
              4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
          anche mediante rilascio di controgaranzia e  cogaranzia  in
          collaborazione  con  confidi,  altri  fondi   di   garanzia
          pubblici e privati, anche  a  carattere  regionale  nonche'
          mediante  finanziamenti   erogati,   nel   rispetto   della
          normativa europea in materia di aiuti di  stato,  a  valere
          sul fondo credito di cui alla decisione  della  Commissione
          Europea C(2011)  2929  del  13  maggio  2011  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui all'art.
          43 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993,  n.  385,  devono  essere  assistite  dalla  garanzia
          mutualistica  dell'ISMEA,  salvo  che  per  la   quota   di
          finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2  e
          4 
              5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  e
          forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di natura non  regolamentare,  da  adottarsi
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le
          modalita'  di  prestazione  delle  garanzie  previste   dal
          presente articolo, nonche' di quelle previste in attuazione
          dell'art. 1, comma 512, della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311,  tenuto  conto  delle   previsioni   contenute   nella
          disciplina  del  capitale  regolamentare  delle  banche  in
          merito al trattamento prudenziale delle garanzie. 
              5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente  art.
          possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo
          criteri, condizioni e modalita' da  stabilire  con  decreto
          del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali
          oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa  ai
          sensi del comma  2,  si  provvede  ai  sensi  dell'art.  7,
          secondo comma, numero 2), della legge  5  agosto  1978,  n.
          468. La  predetta  garanzia  e'  elencata  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  ai
          sensi dell'art. 13 della citata legge n. 468 del 1978. 
              5-ter.  Al  fine  di  assicurare  l'adempimento   delle
          normative  speciali  in  materia  di  redazione  dei  conti
          annuali  e  garantire  una   separatezza   dei   patrimoni,
          l'Istituto di servizi per il  mercato  agricolo  alimentare
          (ISMEA), e' autorizzata ad esercitare la propria  attivita'
          di assunzione di  rischio  per  garanzie  anche  attraverso
          propria societa' di capitali dedicata.  Sull'attivita'  del
          presente  articolo,  l'ISMEA  trasmette   annualmente   una
          relazione al Parlamento. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto  di  cui  al  comma  5,  il  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003,  n.  283,  e'
          abrogato.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13   del   citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  come
          modificato dal  presente  art.  e  dall'art.  64-bis  della
          presente legge: 
              «Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
          31 dicembre 2020, in deroga  alla  vigente  disciplina  del
          Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge
          23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure: 
                a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito; 
                b) l'importo massimo garantito per singola impresa e'
          elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
          a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le  imprese
          con numero di dipendenti non superiore a  499,  determinato
          sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate per  l'anno
          2019. Resta fermo  che  la  misura  di  cui  alla  presente
          lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora
          almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti  di  voto
          sia detenuto  direttamente  o  indirettamente  da  un  ente
          pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti pubblici; 
                c) la percentuale di copertura della garanzia diretta
          e' incrementata, anche mediante il concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,   al   90   per   cento
          dell'ammontare di ciascuna operazione  finanziaria,  previa
          autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art.
          108 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'unione  europea
          (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a  72
          mesi.   L'importo   totale   delle   predette    operazioni
          finanziarie non puo' superare, alternativamente: 
                  1)  il  doppio  della  spesa  salariale  annua  del
          beneficiario (compresi gli oneri sociali  e  il  costo  del
          personale che lavora nel sito dell'impresa  ma  che  figura
          formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
          per  l'ultimo  anno  disponibile.  Nel  caso   di   imprese
          costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
          del prestito non puo'  superare  i  costi  salariali  annui
          previsti per i primi due anni di attivita'; 
                  2)  il  25  per  cento  del  fatturato  totale  del
          beneficiario nel 2019; 
                  3)  il  fabbisogno  per  costi  del   capitale   di
          esercizio e per costi di  investimento  nei  successivi  18
          mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
          12 mesi, nel caso di imprese con numero di  dipendenti  non
          superiore a 499;  tale  fabbisogno  e'  attestato  mediante
          apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai  sensi
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000 n. 445; 
                  3-bis)  per  le  imprese  caratterizzate  da  cicli
          produttivi ultrannuali di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          sezioni A.1.d)  e  A.1.e),  dell'allegato  al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di  cui
          al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
          27  febbraio  2019,  i  ricavi  delle   vendite   e   delle
          prestazioni, sommati alle  variazioni  delle  rimanenze  di
          prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
          l'anno 2019. 
                d)  per   le   operazioni   finanziarie   aventi   le
          caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
          la  percentuale  di  copertura  della  riassicurazione   e'
          incrementata, anche  mediante  il  concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,  al   100   per   cento
          dell'importo garantito dai Confidi  o  da  altro  fondo  di
          garanzia o dalle societa'  cooperative  previste  dall'art.
          112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che  le
          garanzie da questi rilasciate non superino  la  percentuale
          massima   di   copertura   del   90   per   cento,   previa
          autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art.
          108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio
          che tiene conto  della  remunerazione  per  il  rischio  di
          credito. Fino all'autorizzazione della Commissione  Europea
          e, successivamente alla  predetta  autorizzazione,  per  le
          operazioni   finanziarie    non    aventi    le    predette
          caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera  c)
          e alla presente lettera d),  le  percentuali  di  copertura
          sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la
          garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90  per  cento
          per la riassicurazione di  cui  alla  presente  lettera  d)
          anche per durate superiori a dieci anni.  La  garanzia  del
          Fondo  puo'  essere  cumulata  con  un'ulteriore   garanzia
          concessa da  confidi  o  da  altri  soggetti  abilitati  al
          rilascio di garanzie, a valere  su  risorse  proprie,  fino
          alla  copertura  del  100  per  cento   del   finanziamento
          concesso; 
                e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo,  per  la
          garanzia diretta nella misura dell'80 per cento  e  per  la
          riassicurazione nella misura del 90 per cento  dell'importo
          garantito dal Confidi o  da  altro  fondo  di  garanzia,  a
          condizione  che  le  garanzie  da  questi  rilasciate   non
          superino la percentuale massima di  copertura  dell'80  per
          cento,  i  finanziamenti  a   fronte   di   operazioni   di
          rinegoziazione  del  debito  del   soggetto   beneficiario,
          purche' il  nuovo  finanziamento  preveda  l'erogazione  al
          medesimo soggetto beneficiario  di  credito  aggiuntivo  in
          misura pari ad almeno il  10  per  cento  dell'importo  del
          debito accordato in essere  del  finanziamento  oggetto  di
          rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti  deliberati  dal
          soggetto finanziatore  in  data  successiva  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  in  misura  pari  ad  almeno  il  25  per   cento
          dell'importo   del   debito   accordato   in   essere   del
          finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei  casi  di  cui
          alla  presente  lettera  il  soggetto   finanziatore   deve
          trasmettere al gestore  del  Fondo  una  dichiarazione  che
          attesta la riduzione del tasso di interesse applicata,  sul
          finanziamento  garantito,  al  soggetto  beneficiario   per
          effetto della sopravvenuta concessione della garanzia; 
                f) per le operazioni per le quali  le  banche  o  gli
          intermediari finanziari hanno accordato, anche  di  propria
          iniziativa, la sospensione  del  pagamento  delle  rate  di
          ammortamento,  o  della   sola   quota   capitale,   ovvero
          l'allungamento  della  scadenza   dei   finanziamenti,   in
          connessione  agli  effetti  indotti  dalla  diffusione  del
          COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
          durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
                g) fermo restando quanto previsto all'art.  6,  comma
          2, del decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6
          marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157  del
          7 luglio  2017,  e  fatto  salvo  quanto  previsto  per  le
          operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del  presente
          comma, la  garanzia  e'  concessa  senza  applicazione  del
          modello di valutazione di cui alla  parte  IX,  lettera  A,
          delle  condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni   di
          carattere  generale  per  l'amministrazione  del  Fondo  di
          garanzia allegate al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del  27  febbraio  2019.  Ai
          fini della definizione delle  misure  di  accantonamento  a
          titolo di coefficiente di rischio, in  sede  di  ammissione
          della singola operazione finanziaria,  la  probabilita'  di
          inadempimento delle  imprese  e'  calcolata  esclusivamente
          sulla    base    dei    dati    contenuti    nel     modulo
          economico-finanziario del suddetto modello di  valutazione.
          Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme  delle
          operazioni   finanziarie   ammesse   alla   garanzia,    la
          consistenza  degli  accantonamenti  prudenziali  operati  a
          valere sul Fondo e' corretta in  funzione  dei  dati  della
          Centrale dei rischi della  Banca  d'Italia,  acquisiti  dal
          Gestore del  Fondo  alla  data  della  presentazione  delle
          richieste di ammissione alla garanzia; 
                g-bis) la garanzia e' concessa anche  in  favore  dei
          beneficiari  finali  che  presentano,   alla   data   della
          richiesta della garanzia,  esposizioni  nei  confronti  del
          soggetto  finanziatore   classificate   come   inadempienze
          probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o   sconfinanti
          deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte  B)  delle
          avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
          272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
          non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020; 
                g-ter)  la  garanzia  e'   altresi'   concessa,   con
          esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
          di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
          del  31  gennaio  2020,  sono   state   classificate   come
          inadempienze  probabili  o  come  esposizioni  scadute  e/o
          sconfinanti deteriorate ai  sensi  del  paragrafo  2  della
          parte B) delle avvertenze generali  della  circolare  della
          Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che  sono  state
          oggetto  di  misure  di  concessione.  In  tale  caso,   il
          beneficio della garanzia e' ammesso  anche  prima  che  sia
          trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
          misure di concessione o, se posteriore, dalla data  in  cui
          le  suddette  esposizioni  sono  state  classificate   come
          esposizioni  deteriorate,  ai   sensi   dell'art.   47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
          citate  esposizioni  non  sono  piu'  classificabili   come
          esposizioni  deteriorate,   non   presentano   importi   in
          arretrato  successivi  all'applicazione  delle  misure   di
          concessione  e  il  soggetto   finanziatore,   sulla   base
          dell'analisi della  situazione  finanziaria  del  debitore,
          possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso   integrale
          dell'esposizione alla scadenza, ai sensi  del  citato  art.
          47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento  (UE)
          n. 575/2013; 
                g-quater) la garanzia e' concessa,  anche  prima  che
          sia  trascorso  un  anno  dalla  data  in  cui  sono  state
          accordate le misure di concessione o, se posteriore,  dalla
          data in cui le esposizioni  sono  state  classificate  come
          esposizioni  deteriorate,  ai   sensi   dell'art.   47-bis,
          paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
          in favore delle imprese  che,  in  data  successiva  al  31
          dicembre  2019,  sono  state  ammesse  alla  procedura  del
          concordato  con  continuita'  aziendale  di  cui   all'art.
          186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  hanno
          stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti  ai  sensi
          dell'art. 182-bis del citato regio decreto n. 267 del  1942
          o hanno presentato un  piano  ai  sensi  dell'art.  67  del
          medesimo regio decreto, purche', alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, le loro esposizioni non  siano
          classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino
          importi  in  arretrato  successivi  all'applicazione  delle
          misure di concessione e  il  soggetto  finanziatore,  sulla
          base  dell'analisi   della   situazione   finanziaria   del
          debitore,  possa  ragionevolmente  presumere  il   rimborso
          integrale dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  del
          citato art. 47-bis, paragrafo  6,  lettere  a)  e  c),  del
          regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni  caso,  escluse
          le imprese che  presentano  esposizioni  classificate  come
          sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente; 
                h) non  e'  dovuta  la  commissione  per  il  mancato
          perfezionamento  delle  operazioni   finanziarie   di   cui
          all'art. 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello
          sviluppo economico 6 marzo 2017; 
                i) per operazioni  di  investimento  immobiliare  nei
          settori  turistico  -  alberghiero,  compreso  il   settore
          termale, e delle attivita' immobiliari, con  durata  minima
          di 10 anni e di importo superiore  a  euro  500.000,00,  la
          garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme  di
          garanzia acquisite sui finanziamenti; 
                l)  per  le  garanzie  su  specifici  portafogli   di
          finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
          imprese    danneggiate    dall'emergenza    COVID-19,     o
          appartenenti, per almeno  il  60  per  cento,  a  specifici
          settori e filiere colpiti  dall'epidemia,  la  quota  della
          tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
          per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
          caso di intervento di ulteriori garanti; 
                m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai
          sensi  dell'art.  108  del  TFUE,  sono  ammissibili   alla
          garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento  sia  in
          garanzia  diretta   che   in   riassicurazione,   i   nuovi
          finanziamenti concessi da banche,  intermediari  finanziari
          di cui all'art. 106 del Testo  Unico  bancario  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli  altri
          soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di
          piccole e medie imprese  e  di  persone  fisiche  esercenti
          attivita' di impresa, arti o professioni,  di  associazioni
          professionali e di societa' tra professionisti  nonche'  di
          persone fisiche esercenti attivita' di cui alla  sezione  K
          del codice  ATECO  la  cui  attivita'  d'impresa  e'  stata
          danneggiata   dall'emergenza   COVID-19,   secondo   quanto
          attestato    dall'interessato    mediante     dichiarazione
          autocertificata ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000  n.  445,
          purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del  rimborso
          del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano
          una durata fino a 120 mesi  e  un  importo  non  superiore,
          alternativamente, anche tenuto conto di eventi  calamitosi,
          a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
          come   risultante   dall'ultimo   bilancio   depositato   o
          dall'ultima  dichiarazione  fiscale  presentata  alla  data
          della  domanda  di  garanzia   ovvero   da   altra   idonea
          documentazione, prodotta anche mediante  autocertificazione
          ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28  dicembre  2000  n.  445,  e,  comunque,  non
          superiore a 30.000  euro.  Si  ha  un  nuovo  finanziamento
          quando,  ad  esito  della  concessione  del   finanziamento
          coperto  da   garanzia,   l'ammontare   complessivo   delle
          esposizioni del finanziatore  nei  confronti  del  soggetto
          finanziato   risulta    superiore    all'ammontare    delle
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  ovvero  per
          decisione autonoma del soggetto  finanziato.  Nei  casi  di
          cessione  o  affitto  di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera  altresi'  l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
          In  relazione  alle  predette   operazioni,   il   soggetto
          richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso  di
          interesse, nel  caso  di  garanzia  diretta,  o  un  premio
          complessivo di garanzia, nel caso di  riassicurazione,  che
          tiene  conto  della  sola  copertura  dei  soli  costi   di
          istruttoria e di gestione  dell'operazione  finanziaria  e,
          comunque, non superiore al tasso del rendimento  medio  dei
          titoli  pubblici  (Rendistato)  con   durata   analoga   al
          finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento.  In  favore
          di  tali  soggetti  beneficiari  l'intervento   del   Fondo
          centrale di garanzia per le  piccole  e  medie  imprese  e'
          concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione
          e il soggetto finanziatore eroga il  finanziamento  coperto
          dalla garanzia del Fondo,  subordinatamente  alla  verifica
          formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
          definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del  Fondo
          medesimo. La garanzia e' altresi'  concessa  in  favore  di
          beneficiari finali che presentano  esposizioni  che,  anche
          prima del 31 gennaio 2020,  sono  state  classificate  come
          inadempienze   probabili   o   esposizioni   scadute    e/o
          sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali,
          parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio
          2008 della Banca d'Italia, a  condizione  che  le  predette
          esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non
          siano piu' classificabili come esposizioni  deteriorate  ai
          sensi dell'art. 47-bis, paragrafo 4, del  regolamento  (UE)
          n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26
          giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni  siano
          state oggetto di misure  di  concessione,  la  garanzia  e'
          altresi'  concessa  in  favore  dei  beneficiari  finali  a
          condizione   che   le   stesse   esposizioni   non    siano
          classificabili come esposizioni deteriorate  ai  sensi  del
          citato art. 47-bis, paragrafo 6, del  regolamento  (UE)  n.
          575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera  b)
          del medesimo paragrafo; 
                m-bis) per i finanziamenti di  cui  alla  lettera  m)
          concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto,  i  soggetti  beneficiari
          possono chiedere, con  riguardo  all'importo  finanziato  e
          alla durata, l'adeguamento  del  finanziamento  alle  nuove
          condizioni  introdotte  dalla  legge  di  conversione   del
          presente decreto. 
                n) in favore dei soggetti beneficiari  con  ammontare
          di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui  attivita'
          d'impresa e'  stata  danneggiata  dall'emergenza  COVID-19,
          secondo   quanto   attestato   dall'interessato    mediante
          dichiarazione autocertificata ai  sensi  dell'art.  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
          445, la  garanzia  di  cui  alla  lettera  c)  puo'  essere
          cumulata con un'ulteriore garanzia concessa  da  confidi  o
          altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a  valere
          su risorse proprie, sino alla copertura del 100  per  cento
          del  finanziamento  concesso.  La  predetta  garanzia  puo'
          essere rilasciata per prestiti di  importo  non  superiore,
          alternativamente, a uno degli importi di cui  alla  lettera
          c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
          esito  della  concessione  del  finanziamento  coperto   da
          garanzia, l'ammontare  complessivo  delle  esposizioni  del
          finanziatore nei confronti del soggetto finanziato  risulta
          superiore all'ammontare  delle  esposizioni  detenute  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  corretto
          per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra  le  due
          date in conseguenza del regolamento contrattuale  stabilito
          tra le parti prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  ovvero  per  decisione   autonoma   del   soggetto
          finanziato. Le regioni,  gli  enti  locali,  le  Camere  di
          Commercio,  anche  per  il  tramite  di   Unioncamere,   le
          Amministrazioni   di   settore,   anche   unitamente   alle
          associazioni e agli enti di riferimento, possono  conferire
          risorse al Fondo ai  fini  della  costituzione  di  sezioni
          speciali finalizzate  a  sostenere  l'accesso  al  credito,
          anche a favore di determinati settori economici  o  filiere
          d'impresa e reti d'impresa di cui all'art. 3, commi 4-ter e
          seguenti,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo  precedente,  la
          garanzia e' estesa esclusivamente  alla  quota  di  credito
          incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei  casi
          di cessione o affitto di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore; 
                n-bis)  previa   autorizzazione   della   Commissione
          europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza  da
          COVID-19 prestato dalle cooperative e dai  confidi  di  cui
          all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, i soggetti di cui all'art. 3 del decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo   economico   3   gennaio   2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del  17  febbraio
          2017, possono imputare al  fondo  consortile,  al  capitale
          sociale o ad apposita riserva i fondi rischi  e  gli  altri
          fondi  o  riserve  patrimoniali  costituiti  da  contributi
          pubblici,  con  esclusione  di   quelli   derivanti   dalle
          attribuzioni annuali di cui alla legge  7  marzo  1996,  n.
          108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
          sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
          fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza  vincoli  di
          destinazione. Le eventuali azioni  o  quote  corrispondenti
          costituiscono azioni o quote proprie  delle  banche  o  dei
          confidi e non attribuiscono alcun  diritto  patrimoniale  o
          amministrativo ne' sono computate nel  capitale  sociale  o
          nel fondo  consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote
          richieste  per  la  costituzione  e  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea.  La  relativa  deliberazione,  da  assumere
          entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
          di competenza dell'assemblea ordinaria; 
                o) sono  prorogati  per  tre  mesi  tutti  i  termini
          riferiti  agli  adempimenti  amministrativi  relativi  alle
          operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; 
                p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta  anche
          su   operazioni   finanziarie   gia'    perfezionate    con
          l'erogazione da parte  del  soggetto  finanziatore  da  non
          oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
          comunque, in data successiva al 31 gennaio  2020.  In  tali
          casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al  gestore
          del Fondo una dichiarazione  attestante  la  riduzione  del
          tasso di interesse applicata, sul finanziamento  garantito,
          al soggetto beneficiario  per  effetto  della  sopravvenuta
          concessione della garanzia; 
                p-bis) per i finanziamenti  di  importo  superiore  a
          25.000 euro la garanzia e' rilasciata con  la  possibilita'
          per le imprese di avvalersi di un  preammortamento  fino  a
          ventiquattro mesi. 
              2. Fino al 31 dicembre 2020,  in  deroga  alla  vigente
          disciplina del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a)
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per  le  garanzie  su
          portafogli   di   finanziamenti,    anche    senza    piano
          d'ammortamento,    dedicati    a    imprese     danneggiate
          dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno  il  20  per
          cento  da  imprese  aventi,   alla   data   di   inclusione
          dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
          soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
          non superiore alla classe "BB" della scala  di  valutazione
          Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure: 
                a)   l'ammontare   massimo    dei    portafogli    di
          finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni; 
                b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata
          e importo previste dal  comma  1,  lettera  c),  e  possono
          essere deliberati, perfezionati  ed  erogati  dal  soggetto
          finanziatore  prima  della  richiesta   di   garanzia   sul
          portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
          al 31 gennaio 2020; 
                c) i  soggetti  beneficiari  sono  ammessi  senza  la
          valutazione del merito di credito da parte del Gestore  del
          Fondo; 
                d) il punto di stacco e  lo  spessore  della  tranche
          junior del portafoglio di  finanziamenti  sono  determinati
          utilizzando  la  probabilita'  di  default  calcolata   dal
          soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni; 
                e) la garanzia e' concessa a copertura di  una  quota
          non superiore al 90 per  cento  della  tranche  junior  del
          portafoglio di finanziamenti; 
                f) la quota della tranche junior coperta  dal  Fondo,
          fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  8,  comma  2,  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  14  novembre
          2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18
          gennaio  2018,  non  puo'  superare   il   15   per   cento
          dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero  il
          18 per cento, nel caso  in  cui  il  portafoglio  abbia  ad
          oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
          di progetti di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  e/o  di
          programmi di investimenti; 
                g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi  nel
          portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della
          perdita registrata sul singolo finanziamento; 
                h) i finanziamenti possono essere concessi  anche  in
          favore  delle  imprese  ubicate  nelle  regioni   sul   cui
          territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
          del predetto Fondo di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662,  alla  sola  controgaranzia
          dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di  garanzia
          collettiva. 
              3. All'art. 18, comma 2  del  decreto-legge  30  aprile
          2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          giugno 2019, n. 58, le parole "fino al  31  dicembre  2020"
          sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile 2020". 
              4. Previa autorizzazione della Commissione  Europea  ai
          sensi dell'art. 108 del TFUE, la garanzia  dei  confidi  di
          cui all'art. 13, comma 1, del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, a valere  sulle  risorse  dei  fondi
          rischi  di  natura  comunitaria,  nazionale,  regionale   e
          camerale, puo' essere concessa  sui  finanziamenti  erogati
          alle piccole e medie imprese a copertura  della  quota  dei
          finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia  del  Fondo
          di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di
          natura pubblica. 
              4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con
          le risorse umane, finanziarie  e  strumentali  esistenti  a
          legislazione vigente, al  fine  di  favorire  l'accesso  al
          credito da parte delle piccole e  medie  imprese,  possono,
          anche con la  costituzione  di  appositi  fondi,  concedere
          contributi  alle  piccole  e   medie   imprese   in   conto
          commissioni di garanzia su operazioni  finanziarie  ammesse
          alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui  all'art.
          2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662, al fine di contenere i costi delle  garanzie  concesse
          da soggetti garanti autorizzati. 
              4-ter. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  comma
          4-bis non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per
          le piccole e medie imprese di cui all'art.  2,  comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il
          rilascio   della   documentazione   antimafia    non    sia
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale unica  prevista  dall'art.  96  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto  e'  concesso
          all'impresa sotto condizione risolutiva  anche  in  assenza
          della  documentazione  medesima.  Nel  caso   in   cui   la
          documentazione   successivamente   pervenuta   accerti   la
          sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi  della
          medesima  disciplina  antimafia,  e'  disposta  la   revoca
          dell'agevolazione ai sensi dell'art. 92, commi 3 e  4,  del
          predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'art.  9
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123,  mantenendo
          l'efficacia della garanzia. 
              6. All'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, dopo  le  parole  "organismi  pubblici"
          sono inserite le parole "e privati". 
              7. Le  garanzie  di  cui  all'art.  39,  comma  4,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nonche'  le  garanzie  su  portafogli  di  minibond,   sono
          concesse a valere sulla dotazione  disponibile  del  Fondo,
          assicurando  la  sussistenza,  tempo  per  tempo,   di   un
          ammontare  di  risorse  libere  del  Fondo,  destinate   al
          rilascio di garanzie  su  singole  operazioni  finanziarie,
          pari ad almeno l'85 per cento della  dotazione  disponibile
          del Fondo. 
              8. Gli operatori di microcredito  iscritti  nell'elenco
          di cui all'art. 111 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  in  possesso  del
          requisito per la qualificazione come micro, piccola o media
          impresa, beneficiano, a  titolo  gratuito  e  nella  misura
          massima dell'80 per cento dell'ammontare del  finanziamento
          e, relativamente alle nuove imprese costituite o che  hanno
          iniziato la propria attivita'  non  oltre  tre  anni  prima
          della richiesta della garanzia del Fondo  e  non  utilmente
          valutabili sulla base degli ultimi due  bilanci  approvati,
          senza valutazione del merito di credito, della garanzia del
          Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge
          23 dicembre 1996, n. 662,  sui  finanziamenti  concessi  da
          banche   e   intermediari   finanziari   finalizzati   alla
          concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni
          di microcredito in favore di beneficiari come definiti  dal
          medesimo art. 111 e dal decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. 
              9. All'art. 111,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  le  parole  "euro
          25.000,00"   sono   sostituite   dalle   seguenti:    "euro
          40.000,00". Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014,  n.
          176,  le  modificazioni  necessarie  per   adeguarlo   alla
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma. 
              10. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  al
          Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati  1.729
          milioni di euro per l'anno 2020. 
              11. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  in
          quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
          all'art. 17, comma 2,  del  decreto  legislativo  29  marzo
          2004, n. 102, in favore delle imprese agricole,  forestali,
          della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
          dei consorzi di bonifica e dei birrifici  artigianali.  Per
          le finalita'  di  cui  al  presente  comma  sono  assegnati
          all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le  predette
          risorse sono versate su  un  conto  corrente  di  tesoreria
          centrale appositamente istituito, intestato  a  ISMEA,  per
          essere  utilizzate  in  base  al   fabbisogno   finanziario
          derivante dalla gestione delle garanzie. 
              12. L'art. 49 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          e' abrogato. 
              12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del  Fondo
          di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo  di  euro
          100 milioni, sono destinate all'erogazione  della  garanzia
          di cui al comma 1, lettera m), del presente art. in  favore
          degli enti non commerciali, compresi  gli  enti  del  terzo
          settore e gli enti religiosi civilmente  riconosciuti.  Per
          le finalita' di  cui  al  presente  comma,  per  ricavi  si
          intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o  entrate,
          comunque  denominati,  come  risultanti  dal   bilancio   o
          rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente
          per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in  mancanza,
          dal   bilancio   o   rendiconto    approvato    dall'organo
          statutariamente competente per  l'esercizio  chiuso  al  31
          dicembre 2018. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a
          1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede,  quanto
          a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante  utilizzo
          delle    risorse    rivenienti    dall'abrogazione    della
          disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni  di
          euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle somme di cui all'art. 56, comma 6, del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18.» 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  1  del  citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: 
              «Art.  1  (Misure  temporanee  per  il  sostegno   alla
          liquidita' delle imprese). - 1. Al fine  di  assicurare  la
          necessaria liquidita' alle  imprese  con  sede  in  Italia,
          colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche  e  da
          altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito,  SACE
          S.p.A. concede  fino  al  31  dicembre  2020  garanzie,  in
          conformita' alla normativa europea  in  tema  di  aiuti  di
          Stato  e  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle  condizioni
          previste dai commi da 2 a  11,  in  favore  di  banche,  di
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e  degli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia,  per  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma   alle
          suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A.  ai
          sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
          massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30  miliardi
          sono destinati a supporto di piccole e medie  imprese  come
          definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
          2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e  i  liberi
          professionisti  titolari  di   partita   IVA   nonche'   le
          associazioni    professionali    e    le    societa'    tra
          professionisti, che abbiano pienamente utilizzato  la  loro
          capacita' di accesso al Fondo di cui all'art. 2, comma 100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  nonche'
          alle garanzie concesse ai sensi dell'art. 17, comma 2,  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
              1-bis. Le disposizioni del presente art. si  applicano,
          in quanto compatibili, anche alle cessioni di  crediti  con
          garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate,  dopo
          la data di entrata in vigore della legge di conversione del
          presente decreto, dalle imprese  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo, anche ai sensi della legge  21  febbraio
          1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari  iscritti
          all'albo previsto dall'art. 106 del testo unico delle leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di  importo
          del  prestito  di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  e   le
          percentuali di copertura della garanzia di cui al comma  2,
          lettera d), sono  riferiti  all'importo  del  corrispettivo
          pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con  decreto
          di natura non regolamentare del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze possono essere stabiliti modalita'  attuative
          e  operative  nonche'  ulteriori   elementi   e   requisiti
          integrativi per l'esecuzione delle  operazioni  di  cui  al
          presente comma. La procedura e la documentazione necessaria
          per il rilascio della garanzia ai sensi del presente  comma
          sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A. 
              1-ter. Dalle  garanzie  per  finanziamenti  di  cui  al
          presente art. sono in ogni caso  escluse  le  societa'  che
          controllano  direttamente  o   indirettamente,   ai   sensi
          dell'art. 2359 del codice civile, una societa' residente in
          un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali,
          ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente,
          ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da una  societa'
          residente in un Paese o in un territorio non cooperativo  a
          fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a  fini
          fiscali   si   intendono   le   giurisdizioni   individuate
          nell'allegato I  alla  lista  UE  delle  giurisdizioni  non
          cooperative a fini fiscali, adottata  con  conclusioni  del
          Consiglio dell'Unione europea.  La  condizione  di  cui  al
          presente comma non si applica se la societa'  dimostra  che
          il soggetto non  residente  svolge  un'attivita'  economica
          effettiva, mediante l'impiego di  personale,  attrezzature,
          attivi  e  locali.  Ai  fini   del   presente   comma,   il
          contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle  entrate  ai
          sensi dell'art. 11, comma 1, lettera  b),  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212. 
              2.  Le  garanzie  di  cui  ai  commi  1  e  1-bis  sono
          rilasciate alle seguenti condizioni: 
                a) la garanzia e' rilasciata  entro  il  31  dicembre
          2020, per finanziamenti di durata non superiore a  6  anni,
          con la possibilita' per  le  imprese  di  avvalersi  di  un
          preammortamento di durata fino a 36 mesi; 
                b) al 31 dicembre  2019  l'impresa  beneficiaria  non
          rientrava nella categoria delle imprese in  difficolta'  ai
          sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
          giugno 2014 e del Regolamento  (UE)  n.  1388/2014  del  16
          dicembre 2014,  e  alla  data  del  29  febbraio  2020  non
          risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
          sistema   bancario,   come    rilevabili    dal    soggetto
          finanziatore; 
                b-bis) nella definizione del rapporto  tra  debito  e
          patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
          dall'impresa, che non puo' essere  superiore  a  7,5,  come
          indicato dal numero 1)  della  lettera  e)  del  punto  18)
          dell'art.  2  del  regolamento  (UE)  n.   651/2014   della
          Commissione, del 17  giugno  2014,  e  che  costituisce  un
          parametro indispensabile per la definizione di "impresa  in
          difficolta'", sono compresi nel calcolo  del  patrimonio  i
          crediti  non  prescritti,  certi,  liquidi  ed   esigibili,
          maturati nei confronti delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, per somministrazione,  forniture  e  appalti,
          certificati  ai  sensi  dell'art.  9,  comma   3-bis,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e  le
          certificazioni richiamate al citato art.  9,  comma  3-ter,
          lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il
          pagamento,   emesse   mediante    l'apposita    piattaforma
          elettronica. 
                c) l'importo del prestito assistito da  garanzia  non
          e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 
                  1) 25 per cento del  fatturato  annuo  dell'impresa
          relativo ai 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
          dichiarazione fiscale; 
                  2) il doppio dei costi del  personale  dell'impresa
          relativi al 2019, come risultanti dal  bilancio  ovvero  da
          dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
          qualora  l'impresa  abbia  iniziato  la  propria  attivita'
          successivamente al 31 dicembre 2018, si fa  riferimento  ai
          costi  del  personale  attesi  per  i  primi  due  anni  di
          attivita', come documentato e attestato dal  rappresentante
          legale dell'impresa; 
                d)   la   garanzia,   in   concorso   paritetico    e
          proporzionale tra garante e  garantito  nelle  perdite  per
          mancato rimborso del  finanziamento,  copre  l'importo  del
          finanziamento concesso  nei  limiti  delle  seguenti  quote
          percentuali: 
                  1) 90 per cento per imprese con non  piu'  di  5000
          dipendenti in Italia e valore  del  fatturato  fino  a  1,5
          miliardi di euro; 
                  2)  80  per  cento  per  imprese  con  valore   del
          fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5  miliardi  di
          euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia; 
                  3) 70 per cento  per  le  imprese  con  valore  del
          fatturato superiore a 5 miliardi di euro; 
                e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il
          rilascio della garanzia sono le seguenti: 
                  1) per i finanziamenti di piccole e  medie  imprese
          sono corrisposti, in  rapporto  all'importo  garantito,  25
          punti base durante il primo anno, 50 punti base durante  il
          secondo e terzo anno, 100 punti  base  durante  il  quarto,
          quinto e sesto anno; 
                  2) per i finanziamenti  di  imprese  diverse  dalle
          piccole e  medie  imprese  sono  corrisposti,  in  rapporto
          all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
          100 punti base durante il secondo e terzo anno,  200  punti
          base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
                f) la  garanzia  e'  a  prima  richiesta,  esplicita,
          irrevocabile,  e  conforme  ai  requisiti  previsti   dalla
          normativa di vigilanza prudenziale ai fini  della  migliore
          mitigazione del rischio; 
                g) la garanzia  copre  nuovi  finanziamenti  concessi
          all'impresa  successivamente  all'entrata  in  vigore   del
          presente  decreto,  per  capitale,   interessi   ed   oneri
          accessori fino all'importo massimo garantito; 
                h) le commissioni devono essere limitate al  recupero
          dei costi  e  il  costo  dei  finanziamenti  coperti  dalla
          garanzia deve essere inferiore al costo che  sarebbe  stato
          richiesto  dal  soggetto  o  dai  soggetti   eroganti   per
          operazioni con le medesime caratteristiche ma  prive  della
          garanzia, come documentato e attestato  dal  rappresentante
          legale dei suddetti soggetti  eroganti.  Tale  minor  costo
          deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo  che
          sarebbe  stato  richiesto  dal  soggetto  o  dai   soggetti
          eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche  ma
          prive della garanzia,  come  documentato  e  attestato  dal
          rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
          costo effettivamente applicato all'impresa; 
                i) l'impresa  che  beneficia  della  garanzia  assume
          l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede  in
          Italia che faccia parte del medesimo gruppo  cui  la  prima
          appartiene, comprese quelle soggette alla  direzione  e  al
          coordinamento da  parte  della  medesima,  non  approvi  la
          distribuzione di dividendi o il riacquisto  di  azioni  nel
          corso dell'anno 2020. Qualora le suddette  imprese  abbiano
          gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
          della richiesta del  finanziamento,  l'impegno  e'  assunto
          dall'impresa per i dodici mesi successivi alla  data  della
          richiesta; 
                l) l'impresa  che  beneficia  della  garanzia  assume
          l'impegno a  gestire  i  livelli  occupazionali  attraverso
          accordi sindacali; 
                m) il soggetto finanziatore deve  dimostrare  che  ad
          esito del rilascio del finanziamento  coperto  da  garanzia
          l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
          soggetto  finanziato  risulta  superiore  all'ammontare  di
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto; 
                n)  il  finanziamento  coperto  dalla  garanzia  deve
          essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
          locazione o di affitto di ramo  d'azienda,  investimenti  o
          capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi  e
          attivita' imprenditoriali che siano localizzati in  Italia,
          come documentato  e  attestato  dal  rappresentante  legale
          dell'impresa beneficiaria, e  le  medesime  imprese  devono
          impegnarsi a non delocalizzare le produzioni; 
                n-bis) il finanziamento di cui alla lettera  n)  deve
          essere altresi' destinato, in misura non  superiore  al  20
          per cento dell'importo erogato, al  pagamento  di  rate  di
          finanziamenti,  scadute   o   in   scadenza   nel   periodo
          emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre  2020,
          per  le  quali  il   rimborso   sia   reso   oggettivamente
          impossibile in conseguenza della  diffusione  dell'epidemia
          di COVID-19 o delle misure dirette alla  prevenzione  e  al
          contenimento    della    stessa,    a    condizione     che
          l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia  attestata  dal
          rappresentante legale dell'impresa  beneficiaria  ai  sensi
          dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative
          e    regolamentari    in    materia    di    documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              3. Ai fini dell'individuazione del  limite  di  importo
          garantito  indicato  dal  comma  2,  lettera  c),   si   fa
          riferimento al valore del fatturato in Italia e  dei  costi
          del personale sostenuti in  Italia  da  parte  dell'impresa
          ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga  ad
          un gruppo. L'impresa richiedente  e'  tenuta  a  comunicare
          alla  banca  finanziatrice  tale  valore.  Ai  fini   della
          verifica del suddetto limite, qualora la  medesima  impresa
          sia beneficiaria  di  piu'  finanziamenti  assistiti  dalla
          garanzia di cui al presente art. ovvero da  altra  garanzia
          pubblica, gli importi di detti finanziamenti  si  cumulano.
          Qualora la medesima  impresa,  ovvero  il  medesimo  gruppo
          quando la prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di
          piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma
          1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. 
              4. Ai fini  dell'individuazione  della  percentuale  di
          garanzia  indicata  dal  comma  2,  lettera   d),   si   fa
          riferimento al valore su base consolidata del  fatturato  e
          dei costi  del  personale  del  gruppo,  qualora  l'impresa
          beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa  richiedente
          e'  tenuta  a  comunicare  alla  banca  finanziatrice  tale
          valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera  d)  si
          applicano  sull'importo  residuo   dovuto,   in   caso   di
          ammortamento progressivo del finanziamento. 
              5. Sulle obbligazioni di SACE  S.p.A.  derivanti  dalle
          garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e'  accordata  di
          diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta  e  senza
          regresso, la cui  operativita'  sara'  registrata  da  SACE
          S.p.A. con gestione separata. La garanzia  dello  Stato  e'
          esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  si  estende  al
          rimborso del capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad
          ogni altro onere accessorio,  al  netto  delle  commissioni
          ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
          per conto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  le
          attivita'  relative  all'escussione  della  garanzia  e  al
          recupero dei  crediti,  che  puo'  altresi'  delegare  alle
          banche,   alle   istituzioni   finanziarie   nazionali    e
          internazionali   e   agli    altri    soggetti    abilitati
          all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera  con
          la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze possono  essere  impartiti  a
          SACE S.p.A.  indirizzi  sulla  gestione  dell'attivita'  di
          rilascio  delle  garanzie  e  sulla   verifica,   al   fine
          dell'escussione della garanzia dello  Stato,  del  rispetto
          dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni  previsti
          dal presente articolo. 
              6.  Per  il  rilascio  delle   garanzie   che   coprono
          finanziamenti in favore di imprese con  non  piu'  di  5000
          dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a  1,5
          miliardi di  euro,  sulla  base  dei  dati  risultanti  dal
          bilancio ovvero di dati certificati  con  riferimento  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
          non ha  approvato  il  bilancio,  si  applica  la  seguente
          procedura semplificata, come ulteriormente specificata  sul
          piano procedurale  e  documentale  da  SACE  S.p.A.,  fermo
          quanto previsto dal comma 9: 
                a)  l'impresa  interessata   all'erogazione   di   un
          finanziamento  garantito  da  SACE  S.p.A.  presenta  a  un
          soggetto finanziatore, che puo'  operare  ed  eventualmente
          erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
          domanda di finanziamento garantito dallo Stato; 
                b) in  caso  di  esito  positivo  della  delibera  di
          erogazione  del  finanziamento  da   parte   dei   suddetti
          soggetti,  questi  ultimi  trasmettono  la   richiesta   di
          emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina  la
          richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
          deliberativo del  soggetto  finanziatore  ed  emettendo  un
          codice  unico  identificativo  del  finanziamento  e  della
          garanzia; 
                c) il soggetto finanziatore procede al  rilascio  del
          finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla  SACE
          S.p.A. 
              7. Qualora l'impresa beneficiaria  abbia  dipendenti  o
          fatturato superiori alle soglie indicate dal  comma  6,  il
          rilascio della garanzia e del corrispondente  codice  unico
          e' subordinato altresi' alla decisione assunta con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  adottato  sulla  base
          dell'istruttoria  trasmessa  da  SACE  S.p.A.,  tenendo  in
          considerazione il ruolo che l'impresa che  beneficia  della
          garanzia svolge rispetto alle seguenti aree  e  profili  in
          Italia: 
                a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
                b)   appartenenza   alla   rete   logistica   e   dei
          rifornimenti; 
                c)   incidenza   su   infrastrutture    critiche    e
          strategiche; 
                d) impatto sui livelli occupazionali  e  mercato  del
          lavoro; 
                e)  peso  specifico  nell'ambito   di   una   filiera
          produttiva strategica. 
              8. Con il decreto di cui  al  comma  7  possono  essere
          elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d),  fino
          al limite di percentuale immediatamente superiore a  quello
          ivi previsto, subordinatamente  al  rispetto  di  specifici
          impegni  e  condizioni  in  capo  all'impresa  beneficiaria
          indicati nella decisione,  in  relazione  alle  aree  e  ai
          profili di cui al comma 7. 
              9. I soggetti  finanziatori  forniscono  un  rendiconto
          periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza  e  le
          modalita' da quest'ultima indicati, al fine di  riscontrare
          il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
          soggetti finanziatori  degli  impegni  e  delle  condizioni
          previsti ai sensi del presente  articolo.  SACE  S.p.A.  ne
          riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
          finanze. 
              10. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere  disciplinate  ulteriori  modalita'
          attuative e operative, ed eventuali  elementi  e  requisiti
          integrativi, per l'esecuzione delle operazioni  di  cui  ai
          commi da 1 a 9. 
              11. In caso  di  modifiche  della  Comunicazione  della
          Commissione europea del 19 marzo 2020  recante  un  "Quadro
          temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
          dell'economia   nell'attuale   emergenza   del   COVID-19",
          condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a  8  possono
          essere conseguentemente adeguati con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle Finanze, di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              12. L'efficacia dei commi  da  1  a  9  e'  subordinata
          all'approvazione  della  Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'art. 108 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          Europea. 
              13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui
          al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze puo' essere concessa, in conformita' alla normativa
          dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni
          assunte o da assumere da Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.
          (CDP  S.p.A.)  entro  il  31  dicembre  2020  derivanti  da
          garanzie, anche nella forma di garanzie di  prima  perdita,
          su  portafogli  di  finanziamenti  concessi,  in  qualsiasi
          forma,  da   banche   e   da   altri   soggetti   abilitati
          all'esercizio del credito in Italia alle imprese  con  sede
          in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato  a
          causa dell'emergenza epidemiologica  da  "COVID-19"  e  che
          prevedano modalita' tali da assicurare  la  concessione  da
          parte dei soggetti finanziatori di nuovi  finanziamenti  in
          funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato
          per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e'  a  prima
          richiesta,  incondizionata,  esplicita,   irrevocabile,   e
          conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
          prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. 
              14.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo   a
          copertura delle garanzie concesse ai sensi dei  commi  5  e
          13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'art. 6,  comma
          14-bis,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, con una dotazione iniziale di  1.000  milioni
          di euro per l'anno 2020. Al relativo onere,  pari  a  1.000
          milioni di euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  un
          corrispondente importo,  delle  risorse  disponibili  sulla
          contabilita' speciale di cui  all'art.  37,  comma  6,  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  Per  la
          gestione del fondo e' autorizzata  l'apertura  di  apposito
          conto corrente di tesoreria centrale  intestato  alla  SACE
          S.p.A., su cui sono versate  le  commissioni  incassate  ai
          sensi del comma 2,  lettera  e),  al  netto  dei  costi  di
          gestione sostenuti  dalla  SACE  S.p.A.  per  le  attivita'
          svolte ai sensi del  presente  articolo,  risultanti  dalla
          contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
          seguito dell'approvazione del bilancio. 
              14-bis. Al fine di assicurare la necessaria  liquidita'
          alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A.,  fino  al
          31 dicembre 2020, concede  garanzie,  in  conformita'  alla
          normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato
          e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti  nel
          presente  articolo,  in  favore  di   banche,   istituzioni
          finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che
          sottoscrivono in Italia  prestiti  obbligazionari  o  altri
          titoli di debito emessi dalle suddette imprese  a  cui  sia
          attribuita da parte di una primaria agenzia di  rating  una
          classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti
          dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a
          quelli assunti ai sensi del comma 1,  non  devono  superare
          l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. 
              14-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma
          14-bis,  qualora  la  classe  di  rating   attribuita   sia
          inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari  dei  prestiti
          obbligazionari o  dei  titoli  di  debito  si  obbligano  a
          mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del  valore
          dell'emissione per l'intera durata della stessa. 
              14-quater. Alle garanzie  di  cui  ai  commi  14-bis  e
          14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12.  Con  riferimento  al
          comma 2, lettera b), nel caso di emissioni  obbligazionarie
          organizzate da  soggetti  diversi  da  banche,  istituzioni
          finanziarie nazionali e  internazionali  o  altri  soggetti
          abilitati all'esercizio del  credito,  l'impresa  emittente
          fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
          alla data del 29 febbraio  2020  la  stessa  non  risultava
          presente tra le esposizioni deteriorate presso  il  sistema
          bancario,  come   definite   ai   sensi   della   normativa
          dell'Unione  europea.  Con  riferimento  al  comma   9,   i
          sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli  di
          debito nominano un rappresentante comune  che  fornisce  un
          rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti,  la
          cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
          riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente  e
          dei  sottoscrittori,  degli  impegni  e  delle   condizioni
          previsti. 
              14-quinquies.  Alle  obbligazioni  della  SACE   S.p.A.
          derivanti dalle garanzie disciplinate dai  commi  14-bis  e
          14-ter e' accordata di diritto la garanzia  dello  Stato  a
          prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
          registrata dalla SACE  S.p.A.  con  gestione  separata.  La
          garanzia  dello   Stato   e'   esplicita,   incondizionata,
          irrevocabile e si estende  al  rimborso  del  capitale,  al
          pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
          al  netto  delle  commissioni  ricevute  per  le   medesime
          garanzie. La  SACE  S.p.A.  svolge,  anche  per  conto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le  attivita'
          relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
          crediti, che  puo'  altresi'  delegare  alle  banche,  alle
          istituzioni finanziarie nazionali e internazionali  e  agli
          altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito  in
          Italia. La  SACE  S.p.A.  opera  con  la  dovuta  diligenza
          professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze possono essere  impartiti  alla  SACE  S.p.A.
          indirizzi sulla gestione dell'attivita' di  rilascio  delle
          garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della
          garanzia dello Stato, del rispetto dei  suddetti  indirizzi
          nonche'  dei  criteri  e  delle  condizioni  previsti   dal
          presente articolo. 
              14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui  ai  commi
          14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
          del corrispondente codice unico identificativo  di  cui  al
          comma 6, lettera b),  nel  caso  di  emissione  di  importo
          eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero  nel  caso  in
          cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
          percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d),  e'
          subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, adottato  sulla  base  dell'istruttoria
          trasmessa   dalla   SACE   S.p.A.,   tenendo    anche    in
          considerazione il  ruolo  che  l'impresa  emittente  svolge
          rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
                a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
                b)   appartenenza   alla   rete   logistica   e   dei
          rifornimenti; 
                c)   incidenza   su   infrastrutture    critiche    e
          strategiche; 
                d) impatto sui livelli occupazionali  e  sul  mercato
          del lavoro; 
                e) rilevanza specifica  nell'ambito  di  una  filiera
          produttiva strategica.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 182-bis e  186-bis
          del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).
          -  L'imprenditore  in  stato  di  crisi   puo'   domandare,
          depositando  la  documentazione  di   cui   all'art.   161,
          l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
          stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
          per cento dei crediti, unitamente ad una relazione  redatta
          da un professionista, designato dal debitore,  in  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma,  lettera  d)
          sulla veridicita' dei dati  aziendali  e  sull'attuabilita'
          dell'accordo stesso con particolare  riferimento  alla  sua
          idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
          estranei nel rispetto dei seguenti termini: 
                a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso
          di crediti gia' scaduti a quella data; 
                b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di
          crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
              L'accordo e' pubblicato nel registro  delle  imprese  e
          acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 
              Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni  i
          creditori per titolo e causa  anteriore  a  tale  data  non
          possono iniziare o proseguire azioni cautelari o  esecutive
          sul  patrimonio  del  debitore,  ne'  acquisire  titoli  di
          prelazione  se  non  concordati.  Si  applica  l'art.  168,
          secondo comma. 
              Entro trenta giorni dalla pubblicazione i  creditori  e
          ogni altro interessato  possono  proporre  opposizione.  Il
          tribunale, decise le opposizioni, procede  all'omologazione
          in camera di consiglio con decreto motivato. 
              Il decreto del tribunale e' reclamabile alla  corte  di
          appello ai sensi  dell'art.  183,  in  quanto  applicabile,
          entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel  registro
          delle imprese. 
              Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
          o esecutive di cui al terzo  comma  puo'  essere  richiesto
          dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e  prima
          della  formalizzazione  dell'accordo  di  cui  al  presente
          articolo, depositando presso  il  tribunale  competente  ai
          sensi dell'art. 9 la documentazione di  cui  all'art.  161,
          primo e secondo comma lettere  a),  b),  c)  e  d),  e  una
          proposta  di  accordo  corredata   da   una   dichiarazione
          dell'imprenditore,  avente  valore  di  autocertificazione,
          attestante che sulla proposta sono in corso trattative  con
          i creditori che rappresentano almeno il sessanta per  cento
          dei crediti  e  da  una  dichiarazione  del  professionista
          avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera
          d), circa la idoneita' della  proposta,  se  accettata,  ad
          assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i  quali
          non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
          propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione
          di cui al presente comma e' pubblicata nel  registro  delle
          imprese  e  produce  l'effetto  del  divieto  di  inizio  o
          prosecuzione delle azioni esecutive  e  cautelari,  nonche'
          del divieto di  acquisire  titoli  di  prelazione,  se  non
          concordati, dalla pubblicazione. 
              Il   tribunale,   verificata   la   completezza   della
          documentazione  depositata,  fissa  con  decreto  l'udienza
          entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
          di cui al  sesto  comma,  disponendo  la  comunicazione  ai
          creditori   della   documentazione   stessa.   Nel    corso
          dell'udienza, riscontrata la  sussistenza  dei  presupposti
          per pervenire a un accordo di ristrutturazione  dei  debiti
          con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
          per l'integrale pagamento dei creditori  con  i  quali  non
          sono in corso trattative o che  hanno  comunque  negato  la
          propria disponibilita'  a  trattare,  dispone  con  decreto
          motivato il divieto di  iniziare  o  proseguire  le  azioni
          cautelari o esecutive e di acquisire titoli  di  prelazione
          se non  concordati  assegnando  il  termine  di  non  oltre
          sessanta   giorni   per   il   deposito   dell'accordo   di
          ristrutturazione   e   della    relazione    redatta    dal
          professionista a norma del  primo  comma.  Il  decreto  del
          precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto  comma
          in quanto applicabile. 
              A   seguito   del   deposito   di   un    accordo    di
          ristrutturazione  dei  debiti  nei  termini  assegnati  dal
          tribunale trovano applicazione le disposizioni  di  cui  al
          secondo, terzo, quarto e  quinto  comma.  Se  nel  medesimo
          termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
          si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.» 
              «Art. 186-bis (Concordato con continuita' aziendale). -
          Quando il piano di concordato di cui all'art. 161,  secondo
          comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attivita' di
          impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda  in
          esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in  esercizio
          in una o piu' societa', anche  di  nuova  costituzione,  si
          applicano le disposizioni del presente articolo.  Il  piano
          puo' prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali
          all'esercizio dell'impresa. 
              Nei casi previsti dal presente articolo: 
                a) il piano  di  cui  all'art.  161,  secondo  comma,
          lettera e), deve contenere anche  un'analitica  indicazione
          dei  costi  e  dei   ricavi   attesi   dalla   prosecuzione
          dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di  concordato,
          delle  risorse  finanziarie  necessarie  e  delle  relative
          modalita' di copertura; 
                b) la relazione del professionista  di  cui  all'art.
          161,  terzo  comma,  deve  attestare  che  la  prosecuzione
          dell'attivita' d'impresa prevista dal piano  di  concordato
          e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; 
                c) il piano puo'  prevedere,  fermo  quanto  disposto
          dall'art. 160, secondo comma, una moratoria fino a un  anno
          dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti  di
          privilegio, pegno o ipoteca,  salvo  che  sia  prevista  la
          liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa
          di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause  di
          prelazione di cui al periodo precedente non  hanno  diritto
          al voto. 
              Fermo quanto previsto nell'art. 169-bis, i contratti in
          corso di esecuzione alla  data  di  deposito  del  ricorso,
          anche  stipulati  con  pubbliche  amministrazioni,  non  si
          risolvono per effetto dell'apertura della  procedura.  Sono
          inefficaci  eventuali  patti  contrari.   L'ammissione   al
          concordato preventivo non  impedisce  la  continuazione  di
          contratti  pubblici  se  il  professionista  designato  dal
          debitore di cui all'art. 67 ha attestato la conformita'  al
          piano e la ragionevole capacita' di  adempimento.  Di  tale
          continuazione puo' beneficiare, in presenza  dei  requisiti
          di legge, anche  la  societa'  cessionaria  o  conferitaria
          d'azienda  o  di  rami  d'azienda  cui  i  contratti  siano
          trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione  o
          del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni
          e trascrizioni.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano anche nell'ipotesi  in  cui  l'impresa  e'  stata
          ammessa  a  concordato  che  non  prevede  la   continuita'
          aziendale se il  predetto  professionista  attesta  che  la
          continuazione e' necessaria per  la  migliore  liquidazione
          dell'azienda in esercizio. 
              Successivamente  al  deposito  della  domanda  di   cui
          all'art. 161, la partecipazione a procedure di  affidamento
          di  contratti  pubblici   deve   essere   autorizzata   dal
          tribunale, e, dopo il  decreto  di  apertura,  dal  giudice
          delegato, acquisito il parere  del  commissario  giudiziale
          ove gia' nominato. 
              L'ammissione al concordato preventivo non impedisce  la
          partecipazione a procedure  di  assegnazione  di  contratti
          pubblici, quando l'impresa presenta in gara: 
                a) una relazione di un professionista in possesso dei
          requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera  d)  che
          attesta la conformita' al piano e la ragionevole  capacita'
          di adempimento del contratto; 
                [b) la dichiarazione di altro operatore  in  possesso
          dei  requisiti  di   carattere   generale,   di   capacita'
          finanziaria, tecnica, economica nonche' di  certificazione,
          richiesti per l'affidamento dell'appalto, il  quale  si  e'
          impegnato nei confronti del concorrente  e  della  stazione
          appaltante a mettere a  disposizione,  per  la  durata  del
          contratto,    le    risorse    necessarie    all'esecuzione
          dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel  caso
          in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo  la
          stipulazione del contratto, ovvero non  sia  per  qualsiasi
          ragione  piu'  in  grado  di   dare   regolare   esecuzione
          all'appalto. Si applica l'art. 49 del  decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163.] 
              Fermo quanto previsto dal comma  precedente,  l'impresa
          in   concordato   puo'   concorrere   anche   riunita    in
          raggruppamento temporaneo di imprese, purche'  non  rivesta
          la qualita' di mandataria e sempre  che  le  altre  imprese
          aderenti al raggruppamento non siano  assoggettate  ad  una
          procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di  cui
          al quarto comma, lettera b), puo'  provenire  anche  da  un
          operatore facente parte del raggruppamento. 
              Se nel corso di una procedura  iniziata  ai  sensi  del
          presente art. l'esercizio dell'attivita' d'impresa cessa  o
          risulta  manifestamente  dannoso  per   i   creditori,   il
          tribunale provvede ai sensi dell'art. 173. Resta  salva  la
          facolta'  del  debitore  di  modificare  la   proposta   di
          concordato.» 
              - Si riporta il testo dell'art.  67  del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti,  garanzie).
          - Sono revocati, salvo che  l'altra  parte  provi  che  non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 
                1) gli  atti  a  titolo  oneroso  compiuti  nell'anno
          anteriore alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le
          prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal  fallito
          sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato  dato
          o promesso; 
                2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti  ed
          esigibili non effettuati  con  danaro  o  con  altri  mezzi
          normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore  alla
          dichiarazione di fallimento; 
                3) i pegni, le anticresi  e  le  ipoteche  volontarie
          costituiti  nell'anno  anteriore  alla   dichiarazione   di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 
                4) i pegni, le anticresi e le ipoteche  giudiziali  o
          volontarie  costituiti  entro  sei  mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 
              Sono  altresi'  revocati,  se  il  curatore  prova  che
          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
          i pagamenti di debiti liquidi  ed  esigibili,  gli  atti  a
          titolo oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto  di
          prelazione per  debiti,  anche  di  terzi,  contestualmente
          creati,  se  compiuti  entro  sei   mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento. 
              Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
                a)  i  pagamenti  di  beni   e   servizi   effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
                b)  le  rimesse  effettuate  su  un  conto   corrente
          bancario,  purche'   non   abbiano   ridotto   in   maniera
          consistente e durevole l'esposizione debitoria del  fallito
          nei confronti della banca; 
                c) le vendite ed i preliminari di vendita  trascritti
          ai sensi  dell'art.  2645-bis  del  codice  civile,  i  cui
          effetti non siano cessati ai sensi del  comma  terzo  della
          suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo  ed  aventi
          ad  oggetto  immobili  ad  uso   abitativo,   destinati   a
          costituire l'abitazione  principale  dell'acquirente  o  di
          suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
          ad  uso  non  abitativo  destinati  a  costituire  la  sede
          principale   dell'attivita'   d'impresa    dell'acquirente,
          purche' alla  data  di  dichiarazione  di  fallimento  tale
          attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano  stati
          compiuti investimenti per darvi inizio; 
                d) gli atti, i pagamenti e le  garanzie  concesse  su
          beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione  di
          un piano che appaia  idoneo  a  consentire  il  risanamento
          della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
          riequilibrio   della   sua   situazione   finanziaria;   un
          professionista   indipendente   designato   dal   debitore,
          iscritto nel registro dei revisori legali  ed  in  possesso
          dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e  b)  deve
          attestare  la  veridicita'  dei   dati   aziendali   e   la
          fattibilita' del piano; il professionista  e'  indipendente
          quando non e' legato  all'impresa  e  a  coloro  che  hanno
          interesse all'operazione  di  risanamento  da  rapporti  di
          natura personale o  professionale  tali  da  comprometterne
          l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
          deve essere in possesso dei  requisiti  previsti  dall'art.
          2399 del codice civile e non deve, neanche per  il  tramite
          di  soggetti  con  i  quali  e'   unito   in   associazione
          professionale, avere  prestato  negli  ultimi  cinque  anni
          attivita' di lavoro subordinato o autonomo  in  favore  del
          debitore ovvero partecipato agli organi di  amministrazione
          o  di  controllo;  il  piano  puo'  essere  pubblicato  nel
          registro delle imprese su richiesta del debitore; 
                e) gli atti, i  pagamenti  e  le  garanzie  posti  in
          essere   in   esecuzione   del    concordato    preventivo,
          dell'amministrazione  controllata,   nonche'   dell'accordo
          omologato ai sensi dell'art. 182 bis, nonche' gli  atti,  i
          pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo  il
          deposito del ricorso di cui all'art. 161; 
                f) i pagamenti dei corrispettivi per  prestazioni  di
          lavoro effettuate da  dipendenti  ed  altri  collaboratori,
          anche non subordinati, del fallito; 
                g)  i  pagamenti  di  debiti  liquidi  ed   esigibili
          eseguiti alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di
          servizi strumentali all'accesso alle procedure  concorsuali
          di amministrazione controllata e di concordato preventivo. 
              Le  disposizioni  di  questo  art.  non  si   applicano
          all'istituto di emissione, alle operazioni  di  credito  su
          pegno e di credito fondiario; sono  salve  le  disposizioni
          delle leggi speciali.» 
              - Si  riporta  il  paragrafo  6  dell'art.  47-bis  del
          regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  del  26  giugno  2013  relativo  ai   requisiti
          prudenziali  per  gli  enti  creditizi  e  le  imprese   di
          investimento  e  che  modifica  il  regolamento   (UE)   n.
          648/2012: 
              «Art. 47-bis  (Esposizioni  deteriorate).  -  1.  -  5.
          Omissis. 
              6. Le esposizioni  deteriorate  oggetto  di  misure  di
          concessione cessano di essere classificate come esposizioni
          deteriorate ai sensi dell'art. 36, paragrafo 1, lettera m),
          se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
                a) le esposizioni non sono piu' in una situazione che
          ne  determinerebbe  la  classificazione  come   esposizioni
          deteriorate ai sensi del paragrafo 3; 
                b) e' trascorso almeno un anno dalla data in cui sono
          state accordate le misure di concessione o, se  posteriore,
          dalla data in cui le esposizioni  sono  state  classificate
          come esposizioni deteriorate; 
                c) dopo l'applicazione delle  misure  di  concessione
          non vi sono importi  in  arretrato  e  l'ente,  sulla  base
          dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,  e'
          convinto che verosimilmente vi sara' il rimborso  integrale
          dell'esposizione alla scadenza. 
              Il  rimborso  integrale  alla  scadenza   puo'   essere
          considerato verosimile  se  il  debitore  abbia  effettuato
          pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi: 
                a) l'importo in arretrato  prima  che  la  misura  di
          concessione fosse accordata,  nei  casi  in  cui  vi  erano
          importi arretrati; 
                b) l'importo che e' stato cancellato contabilmente in
          forza delle misure di concessione, se non vi erano  importi
          in arretrato. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          decreto-legge 16 dicembre 2019,  n.  142,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020,  n.  5  (Misure
          urgenti  per  il  sostegno  al   sistema   creditizio   del
          Mezzogiorno  e  per  la  realizzazione  di  una  banca   di
          investimento), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno
          - Mediocredito Centrale). - 1. Con uno o piu'  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  assegnati  in
          favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti
          e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia,  contributi  in
          conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900
          milioni  di  euro   per   l'anno   2020,   finalizzati   al
          rafforzamento patrimoniale  mediante  versamenti  in  conto
          capitale in favore di Banca del Mezzogiorno -  Mediocredito
          Centrale S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche,
          criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo  di  attivita'
          finanziarie e  di  investimento,  anche  a  sostegno  delle
          imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da  realizzarsi
          mediante  operazioni  finanziarie,  anche   attraverso   il
          ricorso all'acquisizione di partecipazioni al  capitale  di
          societa' bancarie e  finanziarie,  di  norma  societa'  per
          azioni,  e  nella  prospettiva   di   ulteriori   possibili
          operazioni  di  razionalizzazione  di  tali  partecipazioni
          ovvero   finalizzati   ad   iniziative   strategiche,    da
          realizzarsi mediante  operazioni  finanziarie,  inclusa  la
          partecipazione diretta o indiretta al capitale, a  sostegno
          delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno. 
              Omissis.» 
              - Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108  del  Trattato
          sul funzionamento  dell'Unione  europea  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 3. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  181  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  181  (Sostegno   delle   imprese   di   pubblico
          esercizio). - 1. Anche al fine  di  promuovere  la  ripresa
          delle  attivita'  turistiche,  danneggiate   dall'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  le   imprese   di   pubblico
          esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991,  n.
          287,  titolari   di   concessioni   o   di   autorizzazioni
          concernenti  l'utilizzazione  del  suolo  pubblico,  tenuto
          conto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3-quater,  del
          decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.  162,  convertito  con
          modificazioni dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.8,  sono
          esonerati dal 1°  maggio  fino  al  31  dicembre  2020  dal
          pagamento della tassa per l'occupazione di  spazi  ed  aree
          pubbliche di cui al Capo  II  del  decreto  legislativo  15
          novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'art.  63  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              1-bis. In considerazione dell'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19, i titolari di concessioni o di  autorizzazioni
          concernenti  l'utilizzazione   del   suolo   pubblico   per
          l'esercizio del commercio su  aree  pubbliche,  di  cui  al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono  esonerati,
          dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal  pagamento  della
          tassa  per  l'occupazione  temporanea  di  spazi  ed   aree
          pubbliche, di cui all'art. 45 del  decreto  legislativo  15
          novembre 1993, n.  507,  e  del  canone  per  l'occupazione
          temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all' art.  63
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo
          indicato al comma 1-bis. 
              1-quater. Per ristorare i comuni delle  minori  entrate
          derivanti dai commi 1-bis  e  1-ter,  e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero  dell'interno,  un  fondo
          con una dotazione di 46,88 milioni di euro per l'anno 2020.
          Alla ripartizione del fondo tra  gli  enti  interessati  si
          provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
          intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Nel caso previsto dal comma 3  dell'  art.  3  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il  decreto  e'
          comunque adottato. 
              2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1  e
          fino al 31 dicembre 2020, le domande di  nuove  concessioni
          per l'occupazione di suolo pubblico ovvero  di  ampliamento
          delle  superfici  gia'  concesse  sono  presentate  in  via
          telematica all'ufficio  competente  dell'Ente  locale,  con
          allegata la sola planimetria,  in  deroga  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,  n.  160  e
          senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
              3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle  misure
          di distanziamento connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  e
          comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la  posa  in  opera
          temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi  aperti  di
          interesse culturale o paesaggistico, da parte dei  soggetti
          di cui al comma 1, di strutture  amovibili,  quali  dehors,
          elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane,  tavolini,
          sedute e ombrelloni, purche'  funzionali  all'attivita'  di
          cui all'art.  5  della  legge  n.  287  del  1991,  non  e'
          subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21  e
          146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              4. Per la posa in opera delle  strutture  amovibili  di
          cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale  di  cui
          all'art.  6  comma  1,  lettera  e-bis),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio  del
          commercio su aree pubbliche aventi  scadenza  entro  il  31
          dicembre 2020, se non gia' riassegnate ai sensi dell'intesa
          sancita in sede di Conferenza unificata il 5  luglio  2012,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  79  del  4  aprile
          2013, nel rispetto  del  comma  4-bis  dell'  art.  16  del
          decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59,  sono  rinnovate
          per la durata di dodici anni, secondo linee guida  adottate
          dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  con  modalita'
          stabilite dalle regioni entro il  30  settembre  2020,  con
          assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che  la
          conduca direttamente sia che l'abbia conferita in  gestione
          temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti
          di onorabilita'  e  professionalita'  prescritti,  compresa
          l'iscrizione ai registri camerali quale  ditta  attiva  ove
          non sussistano gravi  e  comprovate  cause  di  impedimento
          temporaneo all'esercizio dell'attivita'. 
              4-ter.  Nelle  more  di  un  generale  riordino   della
          disciplina del commercio su  aree  pubbliche,  al  fine  di
          promuovere e garantire gli obiettivi connessi  alla  tutela
          dell'occupazione, le regioni hanno facolta' di disporre che
          i comuni  possano  assegnare,  su  richiesta  degli  aventi
          titolo, in via  prioritaria  e  in  deroga  ad  ogni  altro
          criterio, concessioni per posteggi  liberi,  vacanti  o  di
          nuova  istituzione,  ove  necessario,  agli  operatori,  in
          possesso  dei  requisiti  prescritti,  che  siano   rimasti
          esclusi  dai  procedimenti  di  selezione  previsti   dalla
          vigente normativa ovvero che,  all'esito  dei  procedimenti
          stessi, non  abbiano  conseguito  la  riassegnazione  della
          concessione. 
              5. Per  il  ristoro  ai  comuni  delle  minori  entrate
          derivanti  dal  comma  1,  e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con  una
          dotazione di 127,5 milioni di euro per  l'anno  2020.  Alla
          ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
          con decreto del Ministro dell'interno di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  da  adottare
          entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal
          comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281 il decreto medesimo e' comunque adottato. 
              6. All'onere derivante dal presente  articolo,  pari  a
          140 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi
          dell'art. 265.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          art.  si  applicano  a  tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.»