Art. 73 
 
           Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 
                      27 dicembre 2019, n. 160 
 
  1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 288 dopo le parole «hanno diritto ad un  rimborso  in
denaro, alle condizioni» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi»; 
    b) il comma 289 e' sostituito dal seguente: 
      «289. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati  personali,  entro  quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, emana uno  o  piu'  decreti  al
fine di stabilire  le  condizioni  e  le  modalita'  attuative  delle
disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme
di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione  del  rimborso,
anche in relazione ai volumi ed alla frequenza  degli  acquisti,  gli
strumenti di pagamento elettronici e le attivita' rilevanti  ai  fini
dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di  cui
al comma 290, fermo restando quanto  previsto  dai  commi  289-bis  e
289-ter.» 
    c) dopo il comma 289 sono inseriti i seguenti: 
      «289-bis. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  utilizza
la  piattaforma  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,   del   decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla  societa'  di  cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i
servizi  di  progettazione,  realizzazione  e  gestione  del  sistema
informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi  288  e
289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque  non
superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di  euro  per
ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  sono  a  carico  delle  risorse
finanziarie di cui al comma 290. 
      289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla
Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici   (Consap)   Spa   le
attivita' di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai  commi
288 e 289 nonche' ogni altra attivita' strumentale e accessoria,  ivi
inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali  controversie.  Gli
oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori
a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono
a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.». 
  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma  290,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata  di  2,2  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2021. Agli
oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e a 1.750 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  dal  288  al  290
          dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 - 1. - 287. Omissis. 
              288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti  di
          pagamento  elettronici,  le  persone  fisiche   maggiorenni
          residenti  nel   territorio   dello   Stato,   che,   fuori
          dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o  professione,
          effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento
          elettronici da soggetti che svolgono attivita'  di  vendita
          di beni e di prestazione di servizi, hanno  diritto  ad  un
          rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla  base
          dei  criteri   individuati   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 289. 
              289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
          il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
          104, emana uno o piu'  decreti  al  fine  di  stabilire  le
          condizioni e le modalita' attuative delle  disposizioni  di
          cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi  le  forme  di
          adesione volontaria e  i  criteri  per  l'attribuzione  del
          rimborso, anche in relazione ai volumi  ed  alla  frequenza
          degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le
          attivita' rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso,
          nei limiti dello stanziamento di cui al  comma  290,  fermo
          restando quanto previsto dai commi 289-bis e 289-ter. 
              289-bis. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          utilizza la piattaforma di cui all'art.  5,  comma  2,  del
          decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida  alla
          societa' di cui all'art. 8, comma 2, del  decreto-legge  14
          dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di  progettazione,
          realizzazione e gestione del sistema informativo  destinato
          al calcolo del rimborso di cui ai  commi  288  e  289.  Gli
          oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non
          superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022,  sono  a  carico
          delle risorse finanziarie di cui al comma 290. 
              289-ter. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          affida alla Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici
          (Consap) Spa le attivita' di attribuzione ed erogazione dei
          rimborsi di cui ai commi  288  e  289  nonche'  ogni  altra
          attivita' strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione
          dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e  le
          spese relative ai predetti servizi, comunque non  superiori
          a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021  e
          2022, sono a carico delle risorse  finanziarie  di  cui  al
          comma 290. 
              290.  Al  fine  di  garantire  le  risorse  finanziarie
          necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le  spese  per
          le attivita' legate all'attuazione della misura di  cui  ai
          commi 288 e 289, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  stanziato  su  apposito
          fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni  2021
          e 2022. Il suddetto importo e' integrato con  le  eventuali
          maggiori   entrate   derivanti   dall'emersione   di   base
          imponibile  conseguente  all'applicazione  della   predetta
          misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai  sensi
          dell'art. 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196. 
              Omissis.»