Art. 88 
 
              Decontribuzione per le imprese esercenti 
              attivita' di cabotaggio e crocieristiche 
 
  1. Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  negativi  derivanti  dalla
diffusione  del  virus  COVID-19  e  di   salvaguardare   i   livelli
occupazionali delle imprese esercenti attivita'  crocieristica  e  di
cabotaggio marittimo, nonche' per consentire  la  prosecuzione  delle
attivita'  essenziali  marittime,  la  continuita'  territoriale,  la
salvaguardia  dei  livelli  occupazionali,   la   competitivita'   ed
efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i  benefici  di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  1997,  n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1998  n.
30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre
2020, alle imprese armatoriali  delle  unita'  o  navi  iscritte  nei
registri  nazionali  che  esercitano  attivita'  di  cabotaggio,   di
rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla  propulsione  ed
ai consumi di  bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a  deposito  ed
assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
adottato di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
individuate le modalita' attuative del comma  1,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro  per
l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di  euro  per
l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini  di  saldo
netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di  euro  per  l'anno
2020  in  termini  di  indebitamento  netto,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  6  del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,   n.   30
          (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei
          trasporti e l'incremento dell'occupazione: 
              «Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1. Per la salvaguardia
          dell'occupazione della gente di mare,  a  decorrere  dal  1
          gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente
          i  requisiti  di  cui  all'art.  119   del   codice   della
          navigazione ed imbarcato  su  navi  iscritte  nel  Registro
          internazionale  di  cui  all'art.  1,  nonche'  lo   stesso
          personale suindicato  sono  esonerati  dal  versamento  dei
          contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
          Il relativo onere e' a carico della gestione  commissariale
          del  Fondo  gestione   istituti   contrattuali   lavoratori
          portuali in liquidazione di cui all'art. 1,  comma  1,  del
          decreto legge  22  gennaio  1990,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  marzo  1990,  n.  58  ed  e'
          rimborsato su conforme rendicontazione. 
              Omissis.»