Art. 61 
 
Semplificazioni dei procedimenti  di  accorpamento  delle  camere  di
                              commercio 
 
  1.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare   il   processo   di
riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto  2015,  n.
124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere  di  commercio
disciplinati dal  decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  219,
pendenti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  si
concludono con l'insediamento degli  organi  della  nuova  camera  di
commercio entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. Scaduto tale termine,  gli
organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo
di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori  dei  conti,
decadono dal trentesimo  giorno  successivo  al  termine  di  cui  al
presente comma e il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
Regione interessata, nomina,  con  proprio  decreto,  un  commissario
straordinario  per  le  camere  coinvolte  in  ciascun  processo   di
accorpamento. 
  2. Ad esclusione del collegio dei revisori dei  conti,  gli  organi
delle Camere di commercio in corso di accorpamento che  sono  scaduti
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  decadono  dal
trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro  dello
sviluppo  economico,  sentita  la  regione  interessata,  nomina   un
commissario straordinario. Alla presente fattispecie non  si  applica
l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 
  3. Il comma 5-quater dell'articolo 1 della legge 29 dicembre  1993,
n. 580, e' abrogato. 
  4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n.  580
e' sostituito dal seguente: «3. Le camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura sono quelle  individuate  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018. Per le camere di commercio
di cui all'allegato B) del suddetto decreto sono sedi delle camere di
commercio le sedi legali e  tutte  le  altre  sedi  delle  camere  di
commercio accorpate.» 
  5. All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580: 
    a) al comma 4, le parole: «previa approvazione del Ministro dello
sviluppo  economico»,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico»; 
    b) al comma 5, le parole:  «previa  approvazione  del  Ministro»,
sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione al Ministero». 
  6. All'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il  seguente:  «3-bis.  Le  Giunte
delle camere di  commercio,  costituite  a  seguito  di  processi  di
accorpamento conclusi  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o  piu'  vice
presidenti al fine di garantire la rappresentanza  equilibrata  delle
circoscrizioni  territoriali  coinvolte  nei  medesimi  processi   di
accorpamento.». 
    b) al comma 5, la lettera c), e' sostituta dalla seguente: «c) al
fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo  sviluppo  dei
servizi, definisce i  criteri  generali  per  l'organizzazione  delle
attivita' e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte
le sedi della camera di commercio.». 
  7. All'articolo 12, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n.  580,
le parole «e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui
garantire  la  rappresentanza   equilibrata   nel   Consiglio   delle
rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno  in  tale
organo piu' di un rappresentante» sono soppresse.