Art. 64 
 
Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
  e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche  nel
  Mezzogiorno, nonche' in favore degli enti del terzo settore. 
 
  1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  incrementato  di  3.100
milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per  l'anno
2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Una somma pari a 200
milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno  2024
e 100 milioni di euro per l'anno 2025 e' assegnata all'ISMEA  per  le
finalita' di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente  di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno  finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie. 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 2019,  n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio  2020,  n.
5, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la parola «interamente» e' soppressa; 
  b) dopo le parole  «e  nella  prospettiva  di  ulteriori  possibili
operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni» sono aggiunte
le  seguenti:  «ovvero  finalizzati  ad  iniziative  strategiche,  da
realizzarsi   mediante    operazioni    finanziarie,    inclusa    la
partecipazione diretta o indiretta  al  capitale,  a  sostegno  delle
imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.». 
  3. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, le parole «enti del Terzo settore, compresi  gli  enti  religiosi
civilmente   riconosciuti,   esercenti   attività   di   impresa   o
commerciale, anche in via non esclusiva o  prevalente  o  finalizzata
all'autofinanziamento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «enti  non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti». 
  4.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.300 milioni di  euro  per
l'anno 2023, a 2.800 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e  a  1.700
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114.