Art. 65 
 
Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge  n.  18
                              del 2020 
 
  1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma  6  lettere
a) e  c)  e  comma  8,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2021». 
  2. Per le imprese gia' ammesse, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo  56,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  la  proroga  della
moratoria  opera  automaticamente  senza  alcuna  formalita',   salva
l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da
far pervenire al  soggetto  finanziatore  entro  il  termine  del  30
settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, presentino esposizioni che non siano  ancora  state
ammesse alle misure  di  sostegno  di  cui  al  comma  2  del  citato
articolo, possono essere ammesse, entro il  31  dicembre  2020,  alle
predette  misure  di  sostegno  finanziario   secondo   le   medesime
condizioni e modalita' previste dall'articolo 56. 
  3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle  misure
di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il  termine
di diciotto mesi per l'avvio delle  procedure  esecutive  di  cui  al
medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine  delle  misure  di
sostegno di cui al citato  comma  2,  come  modificato  dal  presente
articolo. 
  4. All'articolo 37-bis del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  al
comma  1,  le  parole  «30  settembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 gennaio 2021». 
  5. La presente disposizione opera in conformita' all'autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto possono  essere  integrate  le
disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  6. Alle finalita' di cui al presente articolo si fa fronte  con  la
vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di
cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.  Le
risorse della citata sezione speciale che allo  scadere  dei  termini
per  la  presentazione  della  richiesta   di   escussione   di   cui
all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli
anni successivi  dovessero  risultare  eccedenti  le  esigenze  della
sezione speciale sono  impiegate  per  l'ordinaria  operativita'  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662.