Art. 68 
 
P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani  di  risparmio  a  lungo
                               termine 
 
  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Per  i  piani  di
risparmio a lungo termine di cui all'articolo  13-bis,  comma  2-bis,
del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli  investitori
possono destinare somme o valori  per  un  importo  non  superiore  a
300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti  di
cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti  di  cui  al  presente
comma.». 
  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate  in
10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno
2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per
l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni  di
euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per  l'anno  2026,  343,2
milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 450,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 114.