Art. 73 
 
Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019,  n.
                                 160 
 
  1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 288 dopo le parole «hanno diritto ad un  rimborso  in
denaro, alle condizioni» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi»; 
    b) il comma 289 e' sostituito dal seguente: 
      «289. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il
Garante per la protezione  dei  dati  personali,  emana  uno  o  piu'
decreti al fine di stabilire le condizioni e le  modalita'  attuative
delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, incluse le
forme di adesione volontaria  e  i  criteri  per  l'attribuzione  del
rimborso, anche in  relazione  ai  volumi  ed  alla  frequenza  degli
acquisti, gli strumenti  di  pagamento  elettronici  e  le  attivita'
rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso,  nei  limiti  dello
stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto  dai
commi 289-bis e 289-ter.» 
    c) dopo il comma 289 sono inseriti i seguenti: 
      «289-bis. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  utilizza
la  piattaforma  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,   del   decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla  societa'  di  cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i
servizi  di  progettazione,  realizzazione  e  gestione  del  sistema
informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi  288  e
289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque  non
superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di  euro  per
ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  sono  a  carico  delle  risorse
finanziarie di cui al comma 290. 
      289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze  affida  le
attivita' di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai  commi
288 e 289 alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi  pubblici
S.p.A, nonche' ogni altra attivita'  strumentale  e  accessoria,  ivi
inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali  controversie.  Gli
oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori
a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono
a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.». 
  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma  290,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di  2,2  milioni  per
l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021. Agli oneri di cui  al
presente articolo, pari a 2,2 milioni per  l'anno  2020  e  di  1.750
milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.