Art. 76 
 
               Sospensione scadenza titoli di credito 
 
  1.  All'articolo  11  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di
scadenza relativi a vaglia  cambiari,  cambiali  e  altri  titoli  di
credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi
fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori  e
obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva  la  facolta'
degli stessi di rinunciarvi espressamente.». 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  «Gli
assegni portati all'incasso, non sono protestabili  fino  al  termine
del  periodo  di  sospensione  di  cui  al  comma  1.   Le   sanzioni
amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli  articoli  2  e  5
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci  per
cento della somma dovuta e non pagata di  cui  all'articolo  3  della
citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se  il
traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo  di
sospensione di cui al comma 1, effettua  il  pagamento  dell'assegno,
degli interessi, e delle eventuali spese per il  protesto  o  per  la
constatazione equivalente.».