Art. 80 
 
       Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura 
 
  1. All'articolo 183, del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le  parole:  «171,5  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «231,5 milioni»,  e  al  secondo  periodo,
dopo le parole «dall'annullamento» sono inserite le seguenti: «,  dal
rinvio o dal ridimensionamento»; 
    b) al comma 3, le parole: «100  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «165 milioni»; 
  2.  All'articolo  89  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, le  parole:  «245  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «335 milioni», le  parole:  «145  milioni»
sono sostituite dalle seguenti:  «185  milioni»  e  le  parole:  «100
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»; 
    b) al comma 3, alinea, le parole:  «130»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «335». 
  3. All'articolo  1,  comma  317,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  di  6
milioni di euro per l'anno 2020 e  di  1  milione  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021». 
  4. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  337,
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e'   rifinanziata,   per
l'attuazione degli interventi  del  piano  strategico  ivi  previsto,
nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2020.  All'articolo  7,
comma 1 del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2014,  n.  106,  al  secondo
periodo, dopo  le  parole  «interesse  culturale»  sono  aggiunte  la
seguente: «e  paesaggistico»  e  dopo  la  parola  «realizzare»  sono
aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione,». 
  5. Il Fondo, costituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e'  incrementato
di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  6. All'articolo 119, comma  15-bis,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: «appartenenti alle categorie  catastali  A/1,
A/8  e  A/9»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «appartenenti  alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla  categoria  catastale  A/9
per le unita' immobiliari non aperte al pubblico». 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 245,25 milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.