Art. 86 
 
         Misure in materia di trasporto passeggeri su strada 
 
  1. All'articolo 1, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 113, le parole: «per gli investimenti da parte  delle
imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a  3
milioni di euro per l'anno 2020,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per  gli  investimenti  da  parte  delle  imprese  di  autotrasporto
esercenti l'attivita' di trasporto di  passeggeri  su  strada  e  non
soggetti ad obbligo di  sevizio  pubblico  sono  stanziate  ulteriori
risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020,»; 
    b) al comma 114, primo periodo, le parole «nel  caso  di  veicoli
adibiti al trasporto passeggeri,»sono soppresse,  e  le  parole:  «30
settembre 2020»sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»  ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita'
di cui al comma 113 una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse
autorizzate al medesimo comma sono destinate al ristoro delle rate di
finanziamento o dei canoni di leasing, con  scadenza  compresa  anche
per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020  e  il  31  dicembre
2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal  1°  gennaio
2018, anche mediante contratti di  locazione  finanziaria,  da  parte
delle imprese di cui al comma 113 di veicoli  nuovi  di  fabbrica  di
categoria M2 ed M3  ed  adibiti  allo  svolgimento  del  servizio  di
trasporto di passeggeri su strada». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.