Art. 90 
 
         Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente 
 
  1. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito con, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Al  fine  di
sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di  linea
eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio  di
noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle  misure
di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, un'efficace  distribuzione  degli  utenti  del  predetto
trasporto pubblico, nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  un  fondo,  con  una
dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo
sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle  risorse,
in favore delle persone fisicamente impedite o comunque  a  mobilita'
ridotta, con  patologie  accertate,  anche  se  accompagnate,  ovvero
appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli  effetti  economici
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in  stato
di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o
capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al  50  per  cento
della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro  20
per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per  gli
spostamenti effettuati  a  mezzo  del  servizio  di  taxi  ovvero  di
noleggio con conducente. I  buoni  viaggio  non  sono  cedibili,  non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si
provvede al trasferimento in favore dei comuni  di  cui  al  comma  1
delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i  seguenti
criteri: 
      a) una quota pari al 50 per cento del totale,  per  complessivi
17,5 milioni di euro, e' ripartita in  proporzione  alla  popolazione
residente in ciascun comune interessato; 
      b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni
di euro, e'  ripartita  in  proporzione  al  numero  di  licenze  per
l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per  l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente rilasciata da ciascun  comune
interessato; 
      c) una quota pari al restante 20 per cento, per  complessivi  7
milioni di euro, e' ripartita in parti  eguali  tra  tutti  i  comuni
interessati.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  Ciascun  comune
individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto  di  cui
al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo,  privilegiando  i
nuclei familiari ed i soggetti non gia' assegnatari di  altre  misure
di sostegno pubblico.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a complessivi  30  milioni
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.