Art. 14 
 
Domande di modifica temporanea - Art. 105  del  regolamento  (UE)  n.
  1308/2013, art. 18 del regolamento (UE) n. 33/2019 e art.  11  del 
  regolamento (UE) n. 34/2019 
 
  1. Conformemente all'art. 18, del regolamento (UE) n. 33/2019,  per
la presentazione e l'esame delle domande di modifiche  temporanee  di
cui all'art. 11, comma  4,  si  applicano  le  seguenti  disposizioni
procedurali  semplificate,  connesse  al  carattere   eccezionale   e
contingente delle modifiche in questione: 
    a) la domanda e' presentata al Ministero: 
      i) dal richiedente, tramite la regione, o 
      ii) dalla regione, nell'interesse dei  produttori  interessati,
in caso di DOP e IGP per le quali, conformemente alla deroga  di  cui
all'art. 71, paragrafo 3, del regolamento CE  n.  607/2009,  ai  fini
della registrazione  delle  denominazioni  preesistenti,  sono  stati
considerati quali soggetti richiedenti le regioni e nei casi  in  cui
sia assente il richiedente di cui all'art. 95 del regolamento (UE) n.
1308/2013; 
    b) la domanda e' corredata dalla seguente documentazione: 
      i) descrizione sintetica delle modifiche ai pertinenti articoli
del disciplinare e dei motivi che la giustificano; 
      ii) documentazione atta a dimostrare le particolari  condizioni
ed eventi verificatisi di cui all'art. 11, comma 4; 
      iii) pubblicazione nel BUR dell'avviso di  presentazione  della
domanda stessa; 
      iv) parere favorevole della regione; 
    c) a seguito di esito favorevole  dell'esame  della  domanda,  il
Ministero  adotta  il  decreto   di   approvazione   della   modifica
temporanea. 
  2. Per quanto concerne i tempi di applicazione, con riferimento  al
territorio nazionale e comunitario, della modifica approvata  con  il
decreto di cui al comma 1,  lettera  c),  nonche'  per  le  procedure
relative al successivo invio della domanda  alla  Commissione  UE  ed
alla connessa pubblicizzazione in  ambito  comunitario  e  nazionale,
sono applicabili le disposizioni generali previste per  le  modifiche
ordinarie di cui all'art. 13.