Art. 22 
 
Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) l'infrastruttura fisica  sia  oggettivamente  inidonea  a
ospitare gli elementi di reti di comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita'; nel comunicare  il  rifiuto  devono  essere  elencati  gli
specifici motivi di inidoneita' allegando, nel rispetto  dei  segreti
commerciali del gestore  della  infrastruttura  e  dell'operatore  di
rete,  planimetrie  e  ogni  documentazione  tecnica   che   avvalori
l'oggettiva inidoneita',  con  esclusione  della  documentazione  che
possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini  della
concorrenza  o  che  possa  mettere  a  rischio  la  sicurezza  delle
infrastrutture fisiche»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        « b) indisponibilita' di spazio per ospitare gli elementi  di
reti   di    comunicazione    elettronica    ad    alta    velocita'.
L'indisponibilita' puo' avere riguardo anche a necessita' future  del
fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessita'  siano
concrete,  adeguatamente  dimostrate,  oltre  che  oggettivamente   e
proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel  comunicare  il
rifiuto devono essere elencati gli specifici  motivi  di  carenza  di
spazio  allegando  planimetrie  e  ogni  documentazione  tecnica  che
avvalori l'oggettiva indisponibilita' rispetto allo spazio richiesto,
con esclusione della documentazione che possa costituire uno  scambio
di informazioni sensibili ai  fini  della  concorrenza  o  che  possa
mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»; 
    b) ai commi 5 e 6, le parole: «due mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sessanta giorni». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riportano il testo dell'art. 3, commi 4,  5  e  6,
          del  decreto  legislativo  del  15  febbraio  2016,  n.  33
          (Attuazione  della  direttiva  2014/61/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure
          volte a ridurre  i  costi  dell'installazione  di  reti  di
          comunicazione  elettronica   ad   alta   velocita'),   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Accesso all'infrastruttura fisica  esistente).
          - Omissis. 
              4.  L'accesso  puo'  essere   rifiutato   dal   gestore
          dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente
          nei seguenti casi: 
                a)   l'infrastruttura   fisica   sia   oggettivamente
          inidonea a ospitare gli elementi di reti  di  comunicazione
          elettronica ad alta velocita'; nel  comunicare  il  rifiuto
          devono essere elencati gli specifici motivi di  inidoneita'
          allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore
          della infrastruttura e dell'operatore di rete,  planimetrie
          e ogni  documentazione  tecnica  che  avvalori  l'oggettiva
          inidoneita', con esclusione della documentazione che  possa
          costituire uno scambio di informazioni  sensibili  ai  fini
          della  concorrenza  o  che  possa  mettere  a  rischio   la
          sicurezza delle infrastrutture fisiche; 
              b) indisponibilita' di spazio per ospitare gli elementi
          di reti di comunicazione  elettronica  ad  alta  velocita'.
          L'indisponibilita' puo' avere riguardo anche  a  necessita'
          future del fornitore di infrastruttura fisica,  sempre  che
          tali necessita' siano concrete,  adeguatamente  dimostrate,
          oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo
          spazio predetto; nel comunicare il  rifiuto  devono  essere
          elencati  gli  specifici  motivi  di  carenza   di   spazio
          allegando planimetrie e  ogni  documentazione  tecnica  che
          avvalori l'oggettiva indisponibilita' rispetto allo  spazio
          richiesto, con esclusione della  documentazione  che  possa
          costituire uno scambio di informazioni  sensibili  ai  fini
          della  concorrenza  o  che  possa  mettere  a  rischio   la
          sicurezza delle infrastrutture fisiche; 
              c) l'inserimento di elementi di reti  di  comunicazione
          elettronica   ad   alta   velocita'   sia    oggettivamente
          suscettibile di determinare o  incrementa  il  rischio  per
          l'incolumita', la sicurezza e la sanita'  pubblica,  ovvero
          minacci  l'integrita'  e  la  sicurezza  delle   reti,   in
          particolare delle infrastrutture critiche nazionali di  cui
          al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento
          della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e  la
          designazione delle infrastrutture  critiche  europee  e  la
          valutazione della necessita' di migliorarne  la  protezione
          o, ancora, determini  rischio  di  grave  interferenza  dei
          servizi  di  comunicazione  progettati  con  altri  servizi
          erogati mediante la stessa infrastruttura fisica; 
              d) siano disponibili, a condizioni eque e  ragionevoli,
          mezzi     alternativi     di      accesso      all'ingrosso
          all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocita'. 
              5. I motivi del rifiuto devono essere  esplicitati  per
          iscritto entro sessanta giorni dalla  data  di  ricevimento
          della domanda d'accesso. In caso  di  rifiuto,  o  comunque
          decorso inutilmente il  termine  indicato,  ciascuna  delle
          parti  ha  diritto  di  rivolgersi  all'organismo  di   cui
          all'art. 9 per chiedere  una  decisione  vincolante  estesa
          anche a condizioni e prezzo. 
              6. L'organismo di cui all'art. 9 decide secondo criteri
          di equita' e ragionevolezza, entro  sessanta  giorni  dalla
          data di ricezione della richiesta. Il prezzo  eventualmente
          fissato dall'organismo competente per la risoluzione  delle
          controversie e' tale  da  garantire  che  il  fornitore  di
          accesso disponga di un'equa possibilita'  di  recuperare  i
          suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e
          connessi  alla   realizzazione   delle   opere   necessarie
          all'accesso. Il  prezzo  fissato  da  parte  dell'organismo
          competente di cui all'art. 9 non copre  i  costi  sostenuti
          dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi siano  gia'
          riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte  ad
          offrire  un'equa  opportunita'  di   recupero   dei   costi
          stessi.».