Art. 30 
 
Utilizzo  economie  da  contratti  di  forniture  e  servizi   o   di
                 concessione di contributi pubblici 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il
comma 1046 e' aggiunto il seguente: 
    «1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente,
per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali  da
costruzione, nonche' dei carburanti e  dei  prodotti  energetici,  le
risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di
contratti pubblici, aventi ad oggetto  lavori,  servizi  e  forniture
ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi
del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  possono  essere
utilizzate dalle amministrazioni titolari,  previa  comunicazione  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  nell'ambito  dei
medesimi interventi  per  far  fronte  ai  maggiori  oneri  derivanti
dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali,  delle
attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.».