Art. 33 Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria 1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalita' di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»; b) all'articolo 2, comma 1: 1) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni;»; 2) le lettere i) e l) sono abrogate. c) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, » sono soppresse. 2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e l), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I professori universitari di ruolo nominati componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche' di cui all'articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sono esentati, a richiesta, dal proprio ateneo, anche parzialmente, dall'attivita' didattica. 4. All'articolo 26-bis, comma 2, del decreto- legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse. 5. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l'anno 2023 e di euro 970.200 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.