Art. 34 
 
Estensione e  rifinanziamento  della  misura  PNRR  in  favore  delle
                     farmacie rurali sussidiate 
 
  1. Allo scopo di completare il programma  di  consolidamento  delle
farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo
1968, n. 221, il finanziamento di cui all'avviso  pubblico  approvato
con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione  territoriale,
n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3,  Investimento  1,  sub
investimento 1.2, puo' essere concesso  anche  alle  farmacie  rurali
sussidiate che operano in  Comuni,  centri  abitati  o  frazioni  con
popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del
perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027
di cui all'accordo di partenariato  2021/2027.  Il  finanziamento  e'
concesso alle condizioni, nei limiti  e  con  le  modalita'  previste
dall'avviso pubblico di cui al primo periodo. 
  2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
28 milioni di euro per l'anno 2022  in  favore  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse  del  Fondo
per  lo  sviluppo  e  la  coesione-programmazione  2021-2027  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.