Art. 16 Rendicontazione e rimedi 1. Gli interventi sono rendicontati dal gestore del fondo ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte, di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto. 2. Le modalita' di rendicontazione sono definite dal comitato di indirizzo, in coerenza con le previsioni degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte, di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto. 3. La documentazione contrattuale relativa agli interventi prevede appositi obblighi di rendicontazione a carico di ciascun beneficiario e relativi rimedi in caso di inadempimento.