Art. 16 
 
                      Rendicontazione e rimedi 
 
  1. Gli interventi sono rendicontati dal gestore del fondo  ai  fini
del   raggiungimento   degli   obiettivi   previsti   negli   accordi
internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia
e' parte, di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto. 
  2. Le modalita' di rendicontazione sono definite  dal  comitato  di
indirizzo, in coerenza con le previsioni degli accordi internazionali
sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e'  parte,  di
cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto. 
  3. La documentazione contrattuale relativa agli interventi  prevede
appositi obblighi di rendicontazione a carico di ciascun beneficiario
e relativi rimedi in caso di inadempimento.