(Trattato-art. 15)
                             Articolo 15 
 
             Aspetti medici e legali in caso di decesso 
 
1. In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorita'
dello Stato ospitante o dello Stato ricevente  chiedono  l'esecuzione
di  un'autopsia  nell'ambito  di  un   procedimento   giudiziario   o
amministrativo,  un   rappresentante   dello   Stato   d'origine   e'
autorizzato a presenziare all'autopsia. 
 
2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello  Stato  ricevente  sono
tenute ad autorizzare il trasferimento delle  spoglie  mortali  nello
Stato d'origine secondo le norme in materia di trasporto delle  salme
in  vigore  nel  territorio  dello  Stato  ospitante  o  dello  Stato
ricevente.