(Trattato-art. 16)
                             Articolo 16 
 
                           Uniformi e armi 
 
1. Il  personale  di  EUROGENDFOR  indossera'  la  propria  uniforme,
secondo i rispettivi regolamenti nazionali. Il Comandante EGF potra',
ove opportuno, stabilire procedure specifiche. 
 
2. Il personale di EUROGENDFOR puo' detenere, portare  e  trasportare
armi, munizioni, altri sistemi d'arma ed esplosivi, a  condizione  di
essere  autorizzato  a  farlo  in  base  agli   ordini   ricevuti   e
conformemente  alle  leggi  dello  Stato  ospitante  e  dello   Stato
ricevente.