Articolo 16 Uniformi e armi 1. Il personale di EUROGENDFOR indossera' la propria uniforme, secondo i rispettivi regolamenti nazionali. Il Comandante EGF potra', ove opportuno, stabilire procedure specifiche. 2. Il personale di EUROGENDFOR puo' detenere, portare e trasportare armi, munizioni, altri sistemi d'arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agli ordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.