(Trattato-art. 17)
                             Articolo 17 
 
                          Patenti di guida 
 
Le patenti militari di guida rilasciate da ciascuna delle Parti  sono
ugualmente valide sul territorio di tutti gli Stati Parte al presente
Trattato e consentono ai detentori di guidare per motivi di  servizio
tutti i veicoli di EUROGENDFOR della corrispondente categoria.