Articolo 18 Assistenza sanitaria 1. L'assistenza sanitaria e' garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiari alle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoria equivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente. 2. L'assistenza sanitaria sara' fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorita' competenti delle Parti.