(Trattato-art. 18)
                             Articolo 18 
 
                        Assistenza sanitaria 
 
1. L'assistenza sanitaria e' garantita al personale di EUROGENDFOR ed
ai loro familiari alle stesse condizioni previste  per  il  personale
dello stesso grado o di categoria equivalente dello Stato ospitante o
dello Stato ricevente. 
 
2.  L'assistenza  sanitaria  sara'  fornita  secondo  le   condizioni
stabilite dalle autorita' competenti delle Parti.