Art. 26. (Art. 25 T. U. 1926). Il questore puo' vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanita' pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, puo' prescrivere l'osservanza di determinate modalita', dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima. Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.