(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
                        (Art. 25 T. U. 1926). 
 
  Il questore puo' vietare, per  ragioni  di  ordine  pubblico  o  di
sanita' pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose  e
le processioni indicate nell'articolo  precedente,  puo'  prescrivere
l'osservanza di determinate modalita', dandone, in ogni caso,  avviso
ai promotori almeno ventiquattro ore prima. 
 
  Alle processioni sono, nel resto, applicabili le  disposizioni  del
capo precedente.