Art. 27. (Art. 26 T. U. 1926). Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanita' pubblica e di polizia locale. Il questore puo' vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero puo' determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.