(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
                        (Art. 26 T. U. 1926). 
 
  Le  disposizioni   di   questo   capo   non   si   applicano   agli
accompagnamenti  del  Viatico  e  ai  trasporti  funebri,  salve   le
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanita' pubblica  e  di
polizia locale. 
 
  Il questore puo' vietare che il trasporto funebre avvenga in  forma
solenne ovvero puo' determinare speciali cautele a tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza dei cittadini.