(Allegato A-art. 105)
 
                              Art. 105. 
 
  Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco potra'  delegare
le sue funzioni di ufficiale dei Governo  nelle  borgate  o  frazioni
dove per la lontananza del  capoluogo  o  per  la  difficolta'  delle
comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad
altro fra gli elettori in quelle residenti.