Art. 106. I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competera' al sindaco la facolta' di delegare le sue funzioni di uffiziale del Governo a senso degli articoli 103, 104 e 105 della presente legge e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del prefetto.