(Allegato A-art. 106)
 
                              Art. 106. 
 
  I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi
in borgate o frazioni, potranno deliberare  di  essere  ripartiti  in
quartieri, nel  qual  caso  competera'  al  sindaco  la  facolta'  di
delegare le sue funzioni di  uffiziale  del  Governo  a  senso  degli
articoli 103, 104 e 105 della presente legge e  di  associarsi  degli
aggiunti presi  fra  gli  eleggibili,  sempre  coll'approvazione  del
prefetto.