(Allegato A-art. 107)
 
                              Art. 107. 
 
  Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a
tenore degli articoli 13 e 16, risiedera' un delegato del sindaco  da
lui nominato ed approvato dal prefetto.  Esso  verra'  scelto  tra  i
consiglieri o in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni.
Esercitera' le funzioni di uffiziale  del  Governo  a  termine  degli
articoli 103,  104  e  105.  Fara'  osservare  le  deliberazioni  del
consiglio e della giunta. Nella sessione di primavera fara' relazione
sulle condizioni e sui  bisogni  delle  borgate  o  frazioni.  Questo
rapporto verra' trasmesso al prefetto per  l'effetto  degli  articoli
130 sino al 136.