Art. 107. Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 13 e 16, risiedera' un delegato del sindaco da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso verra' scelto tra i consiglieri o in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercitera' le funzioni di uffiziale del Governo a termine degli articoli 103, 104 e 105. Fara' osservare le deliberazioni del consiglio e della giunta. Nella sessione di primavera fara' relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verra' trasmesso al prefetto per l'effetto degli articoli 130 sino al 136.