Art. 53. La vigilanza sanitaria sull'attivita' ginnico-sportiva degli alunni iscritti agli istituti di istruzione secondaria spetta ai medici scolastici che, d'intesa con gli insegnanti di educazione fisica, determinano l'idoneita' dei soggetti anche in ordine alla possibilita' di preparazione per gare sportive. Quando tali soggetti sono selezionati per intraprendere attivita' agonistiche, devono essere sottoposti al controllo dei centri medico-sportivi dipendenti dalla federazione medico-sportiva italiana. E' compito altresi' dei medici scolastici di provvedere, su richiesta del capo dell'istituto, agli accertamenti sanitari ai fini dell'esonero permanente o temporaneo, totale o parziale, degli alunni che non presentano l'idoneita' a frequentare il corso di educazione fisica. I medici scolastici sono tenuti a dare la loro collaborazione per la selezione e l'assistenza degli alunni per i quali sussista l'indicazione a frequentare corsi di ginnastica correttiva.