Art. 57. Diritto a pensione dei genitori, dei collaterali e dei soggetti ad essi assimilati Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati negli articoli 8 e 9 non abbia lasciato coniuge e figli con diritto a pensione, la pensione, a titolo di assegno alimentare, e' liquidata: a) al padre che abbia raggiunto l'eta' di anni 58 oppure sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro; nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12; b) alla madre vedova; c) ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori e quando la madre del militare o del civile deceduto non abbia diritte alla pensione. Tra i collaterali la pensione si divide in parti uguali e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti. Se il militare o il civile sia rimasto orfano di entrambi 1 genitori prima del compimento del 140 anno di eta', la pensione, in mancanza di altri aventi il diritto, spetta alle persone che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore eta' o quanto meno fino alla presentazione alle armi ovvero fino alla data dell'evento dannoso sempreche' si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per la liquidazione della pensione ai genitori. Quando il militare od il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna che abbia contratto matrimonio con il genitore superstite prima del compimento del 140 anno di eta' da parte del militare o del civile deceduto. Nel calcolare l'eta' del padre, dell'equiparato a genitore e dell'assimilato, la frazione di anno si considera come anno intero se eccede i sei mesi e si trascura se e' uguale o inferiore ai sei mesi. La misura del trattamento economico di cui al primo comma e' determinata dall'annessa tabella M.