(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 57)
                              Art. 57. 
Diritto a pensione dei genitori, dei collaterali e  dei  soggetti  ad
                           essi assimilati 
 
  Quando il militare  morto  per  causa  del  servizio  di  guerra  o
attinente alla guerra od il civile deceduto per  i  fatti  di  guerra
contemplati negli articoli 8 e 9 non abbia lasciato coniuge  e  figli
con diritto a pensione, la pensione, a titolo di assegno  alimentare,
e' liquidata: 
    a) al padre che abbia raggiunto l'eta'  di  anni  58  oppure  sia
comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro; nei casi di  inabilita'
temporanea si applicano le norme di cui ai primi tre commi  dell'art.
12; 
    b) alla madre vedova; 
    c) ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, minorenni,  quando
siano orfani di entrambi i genitori e quando la madre del militare  o
del civile deceduto non abbia diritte alla pensione. 
    Tra i collaterali la pensione si divide in parti uguali e  quando
cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per
intero nei superstiti. 
  Se il militare o  il  civile  sia  rimasto  orfano  di  entrambi  1
genitori prima del compimento del 140 anno di eta', la  pensione,  in
mancanza di altri aventi il diritto, spetta alle persone che  abbiano
provveduto al mantenimento  ed  alla  educazione  di  lui  fino  alla
maggiore eta' o quanto meno fino alla presentazione alle armi  ovvero
fino alla data dell'evento dannoso sempreche' si verifichino nei loro
confronti le condizioni previste per la liquidazione  della  pensione
ai genitori. Quando il militare od il civile sia  rimasto  orfano  di
uno solo dei genitori, la disposizione di cui al  presente  comma  si
applica anche al  patrigno  od  alla  matrigna  che  abbia  contratto
matrimonio con il genitore superstite prima del  compimento  del  140
anno di eta' da parte del militare o del civile deceduto. 
  Nel calcolare  l'eta'  del  padre,  dell'equiparato  a  genitore  e
dell'assimilato, la frazione di anno si considera come anno intero se
eccede i sei mesi e si trascura se e' uguale o inferiore ai sei mesi. 
  La misura del trattamento  economico  di  cui  al  primo  comma  e'
determinata dall'annessa tabella M.