(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 58)
                              Art. 58. 
Condizioni economiche per la liquidazione della pensione ai genitori,
                      collaterali ed assimilati 
 
  Per la liquidazione della pensione di cui all'art. 57  occorre  che
ai genitori, collaterali od assimilati  siano  venuti  a  mancare,  a
causa della morte del militare o del civile,  i  necessari  mezzi  di
sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che lo stesso loro prestava  al
momento della morte. Si  tiene,  inoltre,  conto  dell'aiuto  che  il
figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare al genitore
in qualsiasi momento futuro. 
  Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza
quando il richiedente si trovi nelle  condizioni  economiche  di  cui
all'art. 70.