(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 59)
                              Art. 59. 
                 Equiparazione ai genitori legittimi 
 
  Agli effetti della pensione di  guerra,  in  mancanza  di  genitori
legittimi ovvero quando questi non abbiano provveduto ad allevare  il
figlio, la pensione di guerra spetta a coloro che abbiano adottato il
militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento  che  ne
cagiono' la morte. 
  In mancanza di adottanti, sono  equiparati  ai  genitori  legittimi
coloro che, prima dell'evento  di  guerra,  abbiano  riconosciuto  il
militare od il civile come proprio figlio naturale e,  in  tal  caso,
per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile. 
  Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale,  la
pensione deve essere liquidata a quello che si trova nelle condizioni
prescritte per conseguirla. La pensione viene divisa in parti  uguali
ove risulti che ambedue i genitori vi abbiano diritto. 
  Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o
del  civile   gia'   da   entrambi   legalmente   e   tempestivamente
riconosciuto,  sono  considerati,  agli  effetti  della  pensione  di
guerra, come genitori di un figlio legittimato. 
  In mancanza di genitori legittimi  o  naturali  ovvero  quando  gli
stessi non abbiano provveduto ad allevare il figlio ed in mancanza di
adottanti,  la  pensione  di  guerra  spetta  a  coloro  che  abbiano
affiliato il militare  od  il  civile  nelle  forme  di  legge  prima
dell'evento che ne abbia cagionato la morte.