(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 60)
                              Art. 60. 
        Genitori separati, madre vedova passate a nuove nozze 
 
  Alla madre vedova e' equiparata quella che, alla data  del  decesso
del tiglio, viveva effettivamente separata dal marito,  anche  se  di
seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. 
  Ove il marito sia il padre del militare o  del  civile  deceduto  e
possegga i requisiti di legge  per  conseguire  la  pensione,  questa
viene divisa in parti uguali fra i genitori. 
  Quando, ferme restando le altre condizioni, la  separazione  fra  i
coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del  civile,
alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre  o
che potrebbe a questo spettare. 
  In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida  per
intero nel superstite. 
  E' equiparata alla madre vedova quella  che  sia  passata  a  nuove
nozze Ove il marito sia o divenga comunque inabile a proficuo lavoro,
anche temporaneamente. In tal caso si applicano le norme  di  cui  ai
primi tre commi dell'art. 12.