(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 61)
                              Art. 61. 
Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della
                  vedova, del vedovo o della prole 
 
  Ai genitori del militare o del civile  morto  lasciando  coniuge  o
prole con diritto a pensione,  e'  liquidata,  a  titolo  di  assegno
alimentare,  una  pensione  speciale  nella  misura  stabilita  dalla
allegata tabella S, purche' sussistano le condizioni prescritte dagli
articoli 57 e 58. 
  La pensione di cui al precedente comma non e' cumulabile con  altra
pensione che possa spettare a termini dell'art. 57 e  rimane  integra
anche  quando  sia  stata,  da  parte  degli  altri  aventi  diritto,
esercitata l'opzione per  l'indennita'  secondo  gli  articoli  30  e
successivi. 
  La pensione speciale e' elevata,  a  richiesta  degli  interessati,
alla misura di cui alla tabella M quando venga a cessare il diritto a
pensione della vedova, del vedovo o della prole del  militare  o  del
civile. Ove la domanda per  il  conseguimento  della  pensione  nella
predetta misura sia presentata oltre un anno dalla  data  in  cui  il
coniuge o i figli perdono il diritto a pensione, il nuovo trattamento
e' liquidato a decorrere dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a
quello della presentazione della domanda stessa. 
  Alla liquidazione  del  trattamento  di  cui  al  precedente  comma
provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.