Art. 61. Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole Ai genitori del militare o del civile morto lasciando coniuge o prole con diritto a pensione, e' liquidata, a titolo di assegno alimentare, una pensione speciale nella misura stabilita dalla allegata tabella S, purche' sussistano le condizioni prescritte dagli articoli 57 e 58. La pensione di cui al precedente comma non e' cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'art. 57 e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennita' secondo gli articoli 30 e successivi. La pensione speciale e' elevata, a richiesta degli interessati, alla misura di cui alla tabella M quando venga a cessare il diritto a pensione della vedova, del vedovo o della prole del militare o del civile. Ove la domanda per il conseguimento della pensione nella predetta misura sia presentata oltre un anno dalla data in cui il coniuge o i figli perdono il diritto a pensione, il nuovo trattamento e' liquidato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. Alla liquidazione del trattamento di cui al precedente comma provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.