(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 63)
                              Art. 63. 
Genitore che abbia perduto piu' figli per causa di guerra e per causa
                        di servizio ordinario 
 
  Il genitore che abbia perduto piu' figli militari o civili, a causa
di servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra
di cui agli articoli 8 e 9 ed, inoltre, uno o piu' figli militari per
causa del servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento  di  cui
al precedente art. 62. 
  Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di  guerra,
la liquidazione e', peraltro, subordinata  alle  condizioni  generali
prescritte dagli articoli 57 e 58. 
  Qualora la pensione che compete per il figlio  morto  a  causa  del
servizio ordinario sia piu' favorevole, essa  viene  liquidata  dalla
amministrazione di appartenenza,  mentre  gli  aumenti  previsti  dal
secondo comma dell'art. 62 sono  liquidati  dall'amministrazione  del
tesoro.