(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 64)
                              Art. 64. 
                   Genitore rimasto privo di prole 
 
  Il genitore che per la morte  di  uno  o  piu'  figli  sia  rimasto
totalmente privo di prole consegue, finche' duri tale situazione,  la
pensione piu' favorevole che gli compete aumentata della meta'. 
  Il genitore che abbia  perduto  l'unico  figlio,  ha  diritto  allo
stesso trattamento di cui  al  comma  precedente  a  prescindere  dal
requisito dell'eta' e dalle condizioni economiche. 
  L'aumento e' cumulabile con quello contemplato  nel  secondo  comma
dell'art. 62.