Art. 64. Genitore rimasto privo di prole Il genitore che per la morte di uno o piu' figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finche' duri tale situazione, la pensione piu' favorevole che gli compete aumentata della meta'. Il genitore che abbia perduto l'unico figlio, ha diritto allo stesso trattamento di cui al comma precedente a prescindere dal requisito dell'eta' e dalle condizioni economiche. L'aumento e' cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell'art. 62.