(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 65)
                              Art. 65. 
          Collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro 
 
  Ai collaterali minorenni sono equiparati i fratelli  e  le  sorelle
maggiorenni che  siano  o  divengano  comunque  inabili  a  qualsiasi
proficuo lavoro. 
  Nel caso di inabilita' temporanea si applicano le norme di  cui  ai
primi  tre  commi  dell'art.  12.  L'inabilita'  e'  da  considerarsi
presunta al compimento del 65° anno di eta'.