Art. 65. Collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro Ai collaterali minorenni sono equiparati i fratelli e le sorelle maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Nel caso di inabilita' temporanea si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12. L'inabilita' e' da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di eta'.