(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 66)
                              Art. 66. 
Consolidamento  e  devoluzione  della   pensione   tra   genitori   e
                             collaterali 
 
  Ove i genitori o gli assimilati ai genitori siano entrambi  viventi
nel momento in cui sorge il diritto alla pensione di guerra,  questa,
in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite. 
  La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare
o del civile quando divengano orfani  e  siano  minorenni  oppure  si
trovino nelle condizioni previste nell'art. 65. 
  Qualora  non  esistano  collaterali  con  diritto  a  pensione,  la
pensione gia' fruita dal genitore si devolve a favore del patrigno  o
della matrigna di cui al terzo comma dell'art. 57  sempreche'  questi
siano in possesso dei requisiti richiesti. 
  Al consolidamento e alla  devoluzione  della  pensione  di  cui  al
presente articolo provvedono,  a  domanda,  le  competenti  direzioni
provinciali del tesoro.