(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 67)
                              Art. 67. 
Perdita del diritto a pensione da parte dei collaterali e della madre 
 
  Perdono  il  diritto  a  pensione  i  fratelli  e  le  sorelle  che
raggiungono la maggiore eta' e  la  madre  che  contragga  matrimonio
salvo quanto previsto dall'art. 65 e dall'ultimo comma dell'art. 60.