(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 68)
                              Art. 68. 
Decorrenza  del  trattamento  pensionistico  spettante  ai   genitori
                 collaterali e categorie assimilate 
 
  I trattamenti pensionistici regolati dal presente titolo  decorrono
dal giorno successivo a quello della  morte  o  della  scomparsa  del
militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 100. 
  Il  riparto,  tra  piu'   aventi   diritto,   di   un   trattamento
pensionistico gia'  conferito,  quando  ricorrano  le  condizioni  di
legge, deve essere richiesto con  apposita  domanda  da  parte  degli
interessati e la corresponsione della  quota  parte  del  trattamento
stesso decorre, per ciascun beneficiano, dal primo  giorno  del  mese
successivo a quello della presentazione della domanda.