Art. 68. Decorrenza del trattamento pensionistico spettante ai genitori collaterali e categorie assimilate I trattamenti pensionistici regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 100. Il riparto, tra piu' aventi diritto, di un trattamento pensionistico gia' conferito, quando ricorrano le condizioni di legge, deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e la corresponsione della quota parte del trattamento stesso decorre, per ciascun beneficiano, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.