(Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra - Art. 69)
                              Art. 69. 
Indennita'  speciale  annua  spettante  ai  genitori  collaterali   e
                        categorie assimilate 
 
  Ai titolari del  trattamento  pensionistico  indiretto  di  cui  al
presente titolo che non svolgano attivita' lavorativa  in  proprio  o
alle dipendenze di altri e che si trovino nelle condizioni economiche
previste  dall'art.  70  e'  liquidata,  a  domanda,  una  indennita'
speciale annua pari ad una  mensilita'  del  trattamento  complessivo
spettante alla data del primo del mese di dicembre. 
  La domanda di cui al comma precedente e' utile per il conseguimento
dell'indennita' speciale anche negli  anni  successivi  a  quello  di
presentazione ma, per essere produttiva di effetti, deve  con  tenere
l'impegno degli interessati a segnalare  alle  direzioni  provinciali
del  tesoro  il  venir   meno   delle   condizioni   prescritte   per
l'attribuzione dell'indennita' stessa. 
  Alla corresponsione dell'indennita'  speciale  annua  prevista  dal
presente articolo  provvedono,  in  unica  soluzione,  le  competenti
direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun
anno.