Art. 69. Indennita' speciale annua spettante ai genitori collaterali e categorie assimilate Ai titolari del trattamento pensionistico indiretto di cui al presente titolo che non svolgano attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70 e' liquidata, a domanda, una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento complessivo spettante alla data del primo del mese di dicembre. La domanda di cui al comma precedente e' utile per il conseguimento dell'indennita' speciale anche negli anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttiva di effetti, deve con tenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l'attribuzione dell'indennita' stessa. Alla corresponsione dell'indennita' speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.