(Convenzione-art. 28)
                            ARTICOLO 28. 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. La presente Convenzione sara'  ratificata  e  gli  strumenti  di
ratifica saranno scambiati a Lisbona non appena possibile. 
  2. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo lo
scambio  degli  strumenti  di  ratifica  e  le  sue  disposizioni  si
applicheranno: 
    a) in Portogallo: 
      i) alle imposte dovute alla fonte il cui  fatto  generatore  si
verifica dopo il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli  strumenti
di ratifica; 
      ii) alle altre imposte sui redditi relativi  agli  anni  solari
che iniziano dopo  il  31  dicembre  dell'anno  dello  scambio  degli
strumenti di ratifica; 
    b) in Italia, con riferimento ai redditi realizzati  nei  periodi
d'imposta che iniziano a  partire  dal  1  gennaio  dell'anno  solare
successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 
  3. Le disposizioni dell'articolo 8 e del paragrafo 3  dell'articolo
13 saranno applicabili alle imposte  sul  reddito  relative  all'anno
fiscale 1970 e seguenti.