(Regolamento di polizia mortuaria- art. 40)
                              Art. 40. 
  1. La consegna alle  sale  anatomiche  universitarie  dei  cadaveri
destinati, a norma dell'art. 32 del testo  unico  delle  leggi  sulla
istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.
1592, all'insegnamento ed alle indagini  scientifiche  deve  avvenire
dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto  dagli  articoli
8, 9 e 10. 
  2. Ai cadaveri di cui  al  presente  articolo  deve  essere  sempre
assicurata una targhetta che rechi annotate le generalita'. 
 
          Nota all'art. 40:
             - L'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione
          superiore,  approvato  con  R.D.  n.  1592/1933,  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  32. - Tutti i cadaveri provenienti dagli ospedali
          sono sottoposti a riscontro diagnostico.
             I  cadaveri, poi, il cui trasporto non sia fatto a spese
          dei congiunti compresi nel gruppo familiare fino  al  sesto
          grado  o  da  confraternite  o  sodalizi  che possano avere
          assunto impegno per trasporti  funebri  degli  associati  e
          quelli   provenienti   dagli   accertamenti  medico  legali
          (esclusi i suicidi) che non siano  richiesti  da  congiunti
          compresi   nel   detto  gruppo  familiare,  sono  riservati
          all'insegnamento ed alle indagini scientifiche".